Legittimo vietare la donazione per la ricerca scientifica di embrioni ottenuti da fecondazione in vitro

Pronunciandosi su un caso riguardante un cittadino italiano, la Corte europea dei diritti dell’uomo, sebbene non all’unanimità (sedici voti contro uno), ha escluso la violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione e.d.u. Il caso riguardava il divieto imposto dalla nota legge italiana L. n. 40 del 2004 che impediva alla signora P. di donare embrioni per la ricerca scientifica ottenuti da fecondazione in vitro che non erano destinati ad essere impiantati in vista di una gravidanza. La Corte, che è stata chiamata per la prima volta a pronunciarsi su questo problema, ha ritenuto che l’art. 8 era applicabile in questo caso sotto il suo aspetto “vita privata”, in quanto gli embrioni in questione contenevano materiale genetico della Sig.ra P. e, di conseguenza, rappresentavano una componente della sua identità. La Corte ha ritenuto, in via preliminare che l’Italia ha ampio margine di manovra (“ampio margine di valutazione”) su questa delicata questione, come confermato dalla mancanza di un consenso europeo sulla questione e da testi internazionali in materia.
(Corte europea dei diritti dell’Uomo, Sez. Grande Camera, 27 agosto 2015, n. 46470/11)



