Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 289/2015 del 15.7.2015 (Dott.ssa Bassi)
Previdenza Obbligatoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott. Maddalena Bassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data 19.6.2012
DA
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del legale rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo dell?avv. D. C. giusta procura generale alle liti a rogito Notaio C. C. di Venezia rep. N. 100865 del 3.6.2010 ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio di avvocatura dell’Istituto in Verona,
CONTRO
1) G. SERVICE SOCIET? COOPERATIVA A R.L. in
persona del legale rappresentante pro tempore , Verona
2) T.R., – Verona
3) RENATO EXPORT S.N.C. in persona del legale rappresentante pro tempore, Verona
4) Z.G. , – NEGRAR (Vr)
– contumaci
OGGETTO: azione di regresso
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 29.4.2015
CONCLUSIONI DELL?INAIL
Nel merito e nella principalit?:
1) Condannarsi la Ditta G. Service Societ? Cooperativa s r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore; T.R. in proprio ed in qualit? di amministratore unico e datore di lavoro responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP) della G. Service Societ? Cooperativa a r:l.; la ditta Renato Export s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore e Z.G. in proprio ed in qualit? di socio amministratore e fornitore di attrezzature della ditta Renato Export snc a pagare all’Inail, Sede di Verona la somma di Euro 1.954,67 o quella diversa che risulter? di giustizia, con gli interessi compensativi di legge decorrenti dalla data di erogazione delle prestazioni fino al saldo.
2) Spese, competenze ed onorari rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2012 presso la cancelleria l?Inai l esperiva azione di regresso ex artt. 10 e 11 TU 1124/65 nei confronti della societ? G. SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA ARL e dell?amministratore unico e datore di lavoro responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale T.R. e della societ? RENATO EXPORT SNC e dell?amministratore e fornitore di attrezzature Z.G., rispetto alle prestazioni erogate a Gramada Constantina per l?importo complessivo di ? 1.954,67, in relazione all?infortunio sul lavoro occorso in data 28.10.2009, quando la predetta, impegnata nella sistemazione dei kiwi sul trasportatore a rulli della linea cernita/ calibratura perdeva l?equilibrio e per non cadere appoggiava la mano destra sulla rulliera del trasportatore procurandosi lesioni diagnosticate in “amputazione falange distale IV dito mano dx?.
Deduce l?Istituto che le lesioni sono imputabili al comportamento negligente ed imprudente dei signori Z.G. e T.R., poich? entrambi, in violazione degli artt. 71 comma 6 e 18 comma 1 lett. f) d.lgs. 81/2008 mettevano a disposizione della lavoratrice una attrezzatura di lavoro non sicura n? ergonomica e il secondo, T.R., perch?, in violazione degli artt. 71 comma 6 e 18 comma 1 lett. bb) d.lgs. 81/2008, impiegava nella lavorazione una dipendente non formata e non informata.
In contumacia di parte convenuta, la causa ? stata istruita tramite la documentazione offerta dall’ Inail e decisa all’ udienza del 29.4.2015. La domanda svolta dall’Inail risulta fondata e va, per quanto di ragione, accolta.
L’invocata responsabilit? delle parti convenute per l’infortunio occorso alla signora Gramada ? adeguatamente riscontrata dagli accertamenti svolti dallo Spisal di Verona (doc. 15) mediante sopralluogo, acquisizione di documenti e audizione dell?infortunata, i quali attestano che l?infortunio de quo si sia verificato a causa della mancata adozione delle misure necessarie a garantire i requisiti di sicurezza ed i principi di ergonomia del posto di lavoro cui la medesima era addetta.
In particolare, tanto il datore di lavoro della Gramada, amministratore unico della G. Service, T.R. quanto l?amministratore di Renato Export snc, Z.G., hanno agito in violazione dell?art. 71 comma 6 d.lgs. 81/2008 per non aver adottato le misure necessarie a rendere il posto di lavoro e la posizione della lavoratrice sicura ed ergonomica. Inoltre T.R., in violazione dell?art. 18 comma 1 lett. bb) d.lgs. 81/2008 ha impiegato una lavoratrice priva del giudizio di idoneit? e in violazione degli artt. 36 e 37 del medesimo d.lgs. ha omesso di impartire adeguata formazione ed informazione alla medesima.
Poich? il fatto, commesso con violazione delle norme di generale prudenza, diligenza e perizia di cui all’art.2087 c.c., oltre che delle specifiche norne di prevenzione infortuni di cui sopra, costituisce reato di lesioni personali, ne deriva a carico dei convenuti la responsabilit? ex art. 10 e 11 T.U. 30.6.1965 nei confronti dell’INAIL per le indennit? erogate.
Nei confronti di Z.G. e di T.R. ? stato emesso decreto penale di condanna e sebbene tale provvedimento non possa essere equiparato ad una sentenza di condanna, ? comunque ammissibile l’azione di regresso in quanto la condanna penale costituisce presupposto sufficiente, ma non necessario del regresso.
Infatti, il regresso pu? esser s? esperito alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, ma il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato, salvo il riscontro dell’eventuale pregiudizialit? penale, anche in sede civile (cfr. per tutte Cass. 14.7.2001 n. 9601 e 18.8.2000 n. 10950).
Nel caso di specie, affermata la riconducibilit? del fatto ad un reato perseguibile d’ ufficio (lesioni colpose), l’azione di regresso ? quindi ammissibile.
Per tali ragioni, accertata la responsabilit? dei convenuti nella causazione dell?infortunio occorso a Gramada Constantina in data 28.10.2009, i medesimi vano condannati a pagare all?Inail, a titolo di regresso ex art. 10 e 11 DPR 1124/1965, l?importo di ? 1.954,67, oltre ad interessi legali dalla data di erogazione della prestazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, cos? provvede:
1. condanna G. Service Societ? Cooperativa a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempo, T.R. in proprio e quale amministratore unico e datore di lavoro responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale della soc coop. G. service, nonch? la ditta Renato Export snc in persona del legale rappresentante pro tempore e Z.G. in proprio e quale socio amministratore della renato Export snc a pagare in solido all?Inail, a titolo di regresso ex art. 10 e 11 DPR 1124/1965, l?importo di ? 1.954,67, oltre ad interessi dalla data di erogazione della prestazione al saldo;
2. condanna i convenuti in solido a rifondere all?Inail le spese di lite che liquida in ? 1500 per compensi oltre ad accessori;
3. ai sensi dell?art 429 c.p.c. fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60.
Cos? deciso in Verona il 29/04/2015
Il Giudice
dr.ssa Maddalena Bassi