Tribunale di Verona, Sez. Civile – Sentenza n. 1460/2015 del 4.06.2015 (Dott. D’Amico)

Inabilitazione

TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone del
dott. Ernesto D?Amico dott.
dott.ssa Simona Bissoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
S. A.
C.F,
S. A.
C.F.
S. M.
C.F.
S. G.
C.F.
S. L.
C.F.
S. M.
C.F.
S. P.
C.F.
S. R.
C.F.
S. Annamaria

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 22.10.2014 l?inabilitata signora S. Annamaria e i familiari (fratelli e sorelle dell?inabilitata) formulavano domanda di revoca della misura d?inabilitazione a favore della signora S. Annamaria in quanto ritenuta misura non pi? adeguata alle esigenze di tutela dell?inabilitata, e chiedevano quindi l?attivazione della misura di amministrazione di sostegno.

In particolare i familiari ricorrenti riferiscono che, ormai da tempo, per la signora S. Annamaria vi ? la necessit? di una tutela che si occupi della gestione anche della propria quotidianit?, e ci? sia sotto il profilo della cura alla persona, attraverso l?assunzione di un persona/badante di supporto (per l?assistenza, per le pulizie della casa ed eventualmente anche dell?igiene personale), sia sotto il profilo della gestione economica e patrimoniale per lo svolgimento di tutte le incombenze relative alla gestione dei rapporti locatizi pendenti sugli immobili di propriet?, oltre che dell?ingente patrimonio mobiliare e immobiliare.

Al riguardo infatti gli odierni ricorrenti evidenziano come, gi? da molti anni, il curatore, aw. Matteo Scappini, si stia occupando della gestione dei rapporti bancari, autorizzando e provvedendo a qualsiasi pagamento relativo alla gestione anche ordinaria degli interessi della stessa, la quale invece ormai si limita a gestire autonomamente, per le proprie spese personali, la sola somma di ?200,00, prelevandola personalmente ogni quindici giorni.

Motivazione della decisione

Emerge dalla documentazione in atti, e il giudicante lo ha del resto personalmente constatato, non solo il progressivo aggravamento delle condizioni di salute della signora S. Annamaria ma la sostanziale perdita, allo stato, della capacit? di autonomia e di autogestione, che pertanto si trova oggi in una situazione di impossibilit? quasi totale di provvedere ai propri interessi, ad eccezione della gestione ordinaria e quotidiana delle proprie necessit?.

In sede d?esame infatti l?inabilitata ha confermato di provvedere autonomamente alla gestione delle proprie spese personali ma di esser solita richiedere l?aiuto del curatore per la gestione di tutto quanto era inerente alla locazione degli appartamenti di propriet?, e ci? anche alla luce dello stato depressivo recentemente intervenuto.

Alla luce pertanto delle attuali condizioni della signora S. Annamaria, e considerato che la scelta tra le misure dell’inabilitazione ed amministrazione di sostegno, secondo la giurisprudenza di legittimit?, non si fonda sul grado d?infermit? psichica del destinatario del provvedimento ma piuttosto sull?adeguatezza della misura da adottare alle concrete esigenze del soggetto, in considerazione della maggiore flessibilit? ed agilit? dello strumento dell?amministrazione di sostegno, si ritiene che la misura di a.d.s. possa rispondere in maniera pi? adeguata alle esigenze di tutela della signora S. Annamaria, potendo configurarsi quale misura di protezione che, pur salvaguardando gli ambiti di autonomia della stessa, le consente di ricevere il sostegno per la gestione di quegli interessi cui la stessa non appare in grado di attendere autonomamente. Dall’accoglimento del ricorso e, quindi, dalla pronuncia di revoca dell’inabilitazione, consegue la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede affinch?, previa sua ulteriore valutazione, nell’interesse del beneficiario, il Giudice Tutelare stesso dia corso ad un procedimento di amministratore di sostegno, con relativa nomina dell’amministratore, a tutela e cura della persona; adottando il provvedimento urgente di nomina di a.d.s provvisorio che assista la signora S. Annamaria nella gestione degli rapporti locatizi inerenti agli immobili di propriet?, oltre che dell?ingente patrimonio mobiliare e immobiliare e pertanto

P.Q.M.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso,

revoca l?inabilitazione della signora S. Annamaria pronunciata dal Tribunale di Verona con sentenza n. 3255 del 20.11.2002;
dispone che il procedimento sia trasmesso ex art. 418 ult. Co. c.c. al Giudice Tutelare in sede per i provvedimenti di competenza;

nomina l?aw. M. S., noto all?ufficio, quale a.d.s. provvisorio della signora S. Annamaria attribuendogli il potere di gestire, in nome e per conto della beneficiaria, i rapporti di locazione inerenti gli immobili di propriet? della stessa e di compiere gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente necessari, previa autorizzazione del g. tut. ex art. 375 c.c.

Si comunichi tramite la Cancelleria.

Dato in Verona, nella camera di consiglio del giorno12.5.2015 su relazione della Dott.ssa Bissoli.

Il Presidente

Dott. Ernesto D’Amico

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