Tribunale di Pavia, Sezione III Civile – Ordinanza 4.05.2015 (Dott. A. Pirola)
Interessi – anatocismo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Pirola, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22.4.2015, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta alN. 2287/2013 R.G. promossa da:
(…) e (…), con il patrocinio degli avv. CAMPANELLA MARCO e, elettivamente domiciliato in PIAZZA (…) 8 PAVIA, presso il difensore avv. C. M.
Ricorrente
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. …), con il patrocinio dell’avv. P. F. e elettivamente domiciliato in VIA? MILANO presso lo studio dell’avv. P. F.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati all’udienza di p.c. e siglati dal giudice a cui integralmente ci si riporta
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilit? della domanda. Infetti, posto che il conto corrente oggetto del giudizio ? ancora aperto, non viene chiesta la condanna della banca alla restituzione dell’indebito, bens? l’accertamento di quanto effettivamente dovuto o non dovuto dalla banca una volta espunte dal contratto le clausole di cui chiede dichiararsi la nullit?. Non vi ? alcuna domanda implicita di condanna della banca alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente ricevuto per effetto delle eventuali clausole contrattuali nulle, ma solo una domanda di accertamento negativo del credito diletta a determinare il minor importo dovuto dal correntista alla banca per effetto delle siffatte nullit?.
Inoltre l’oggetto del ricorso ? puntualmente dettagliato e l’esposizione dei tatti contenuti in esso ha consentito al resistente di esercitare la propria difesa.
Il rito sommario ? ammissibile in quanto l’atto istruttorio richiesto ? unicamente una ctu.
Conseguentemente deve essere rigettata l’eccezione di prescrizione. Essa decorre dalle singole operazioni solo quando le stesse hanno valenza solutoria e non meramente ripristinatoria -essendo peraltro onere della banca indicare con un sufficiente grado di determinatezza quali rimesse hanno valenza solutoria-. Altrimenti -come nel caso di specie, posto che si tratta di conto corrente con apertura di credito mediante affidamento- la prescrizione decorre solo dalla chiusura del conto -non verificatasi-.
Dopo il 1.7.2000 sono valide le clausole contrattuali che prevedano la corresponsione di interessi anatocistici, purch? esse siano espressamente pattuite e la corresponsione degli interessi -attivi e passivi- sia concordata in modo paritetica.
Deve ritenersi che sia necessaria una specifica approvazione per iscritto di tale clausola -nella specie mancante-, posto che comunque una eventuale corresponsione di interessi anatocistici ancorch? stabilita in modo paritetico sarebbe peggiorativa rispetto al periodo antecedente che prevedeva -stante la nullit? della clausola, la completa assenza di interessi anatocistici-. Non rispetta quindi il requisito previsto dalia delibera del Cicr la semplice comunicazione unilaterale della banca.
Consegue quindi la nullit? della clausola n. 7 delle condizioni generali di contratto sotto il profilo della corresponsione di tassi anatocistici. Quindi tutte le somme versate dal correntista alla banca a titolo di interessi anatocistici per tutta la durata del conto corrente sono stati versati dallo stesso senza causa. Per l’effetto gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione -Cass. sez. un. N. 24418 del 2.12.2010- con tasso determinato dal valore minimo -per gli interessi debitori- e massimo -per quelli creditori- dei Bot annuali emessi nei dodici mesi precedenti a ogni chiusura trimestrale del conto.
Nel caso specifico, deve essere dichiarata la nullit? della clausola contrattuale che prevedeva la commissione di massimo scoperto, in quanto dai contratti prodotti risultava assolutamente indeterminato il criterio in base al quale ne veniva calcolato il tasso. Intatti, tale clausola, infatti, a giudizio delta scrivente, puo’ ritenersi valida, ma solo ove siano stabiliti in triodo chiaro, il tasso applicabile, i criteri di applicazione dello stesso e di calcolo, sia la periodicit? delta stesso e la medesima sia specificamente approvata per iscritto. Solo in tal modo il cliente della banca puo’ essere reso consapevole dell’onere aggiuntivo che accetta di assumere -cfr. Trib. Reggio Emilia 23.4.2014; trib Monza 22.11.2011- Tali ulteriori indicazioni nello specifico mancano rendendo indeterminata l’oggetto di tale clausola e quindi nulla la stessa.
Conseguentemente anche le somme pagate a titolo risultano corrisposta senza titolo.
Per analogo motivo -indeterminatezza- e per assenza di specifica pattuizione scritta deve essere dichiarata la nullit? della clausola dell’art. 7 delle condizioni di contratto che prevedeva per le spese di tenuta e chiusura periodica del conto.
Inoltre, in assenza di specifica pattuizione scritta -non risultante nel caso specifico- la banca non poteva differire la decorrenza della valuta ad un giorno diverso da quello dell’effettivo accreditamento della somma sul conto.
Pertanto il rapporto oggetto di causa ? stato ricostruito dal chi a partire dalla data di valuta di ciascuna operazione essendo quello il giorno effettivo in cui la somma era disponibile.
Infine non puo’ essere accolta la domanda relativamente a operare la ricostruzione del conto dal c.d. saldo zero e non da quello risultante all’inizio del periodo di cui si chiede l’accertamento -pari a – 44.219,91 euro-. Infatti l’onere di produrre i fatti costitutivi della domanda spetta a chi agisce in giudizio e nel caso specifico al titolare del conto corrente che ha introdotto la causa, indipendentemente dal fatto che l’oggetto della domanda sia un accertamento negativo del credito.
Infine per i periodi mancanti indicati in etti, il medesimo ha operato, con criterio condiviso da entrambi i ctp, effettuando mia movimentazione di raccordo per i periodi mancanti considerando quale data di valuta quella intermedia dei singoli archi temporali -pag.5 ctu-.
Conclusivamente fra i diversi conteggi redatti dal ctu deve essere accolto quello di cui al punto VIII bis -pag. 71 ctu- che considera gli effetti di tutte le pronunciate dichiarazioni di nullit?.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
P.Q.M.Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, cos? decide:
1. Accerta e dichiara la nullit? delle clausole di cui all’art. 7 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa nella parte in cui: a) ? prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi ultralegali; b) ? prevista l’addebito in conto corrente di interessi ultralegali; c) ? previsto l’addebito di commissioni di massimo scoperto e di spese; d) ? prevista l’applicazione di interessi ultralegali applicata nel rapporto di conto corrente sulla differenza fra giorni valuta e giorno della data dell’operazione e, per l’effetto,
2. Accerta e dichiara che in relazione al rapporto di conto corrente n. … per il periodo 28.2.2002-31.12.2012 alla data del 31.12.2012 il saldo del conto corrente ? di + 3.673,76 euro a credito di …
3. Condanna Bnl spa a pagare a … srl le spese di lite che liquida in euro 6.700, oltre il 15% per spese generali, oltre euro 233 di esborsi, oltre IVA e Cpa di legge.
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di ctu
Pavia, il 04/05/2015
Il Giudice dott. Andrea Pirola