Tribunale Ordinario di Milano, Sez. VI Civile – Sentenza 7.05.2015 (Dott. A. S. Stefani)
Interessi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 89154/2013 promossa da: SOCIET? ALFA SOCIET? BETA parte attrice opponente contro: BANCA parte convenuta opposta
CONCLUSIONI
come riportato nel verbale che precede
Fatto
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano in data 17/10/2013 con il decreto n. Omissis/2013, ha ingiunto a Societ? Alfa, quale debitrice principale, e a Societ? Beta quale fideiussore, di pagare immediatamente alla BANCA la somma di euro 1.143.914,25 oltre ad interessi come da domanda.
La somma ingiunta trova causa per euro 77.099,85 nello scoperto del conto corrente n. Omissis/74, per 812.609,82 nello scoperto del conto anticipi n. Omissis/1800 e per euro 254.204,58 nello scoperto del conto anticipi import/export n. Omissis/74; tutti e tre i contratti bancari sono stati sottoscritti dalla societ? Spazio Alfa S.p.a. presso la filiale di Roma della Banca (vedi docc. 4-5-6 fascicolo monitorio).
La societ? Beta S.P.A ? garante dei predetti debiti in forza di una fideiussione omnibus sottoscritta in data 23/4/201 nell’interesse della societ? Alfa S.P.A (vedi doc. 7 fase. mon.).
2. Nel presente giudizio, parte attrice opponente – societ? Alfa e Beta – ha preliminarmente eccepito la nullit? del decreto opposto in quanto sarebbe stato emesso in violazione della procedura prevista dal d.lgs. 159/2011, il cd. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Il Tribunale di Latina, con decreto 29/5-4/6/2014 (cfr. documento allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice), ha infatti confermato il sequestro e disposto la confisca dell’intero capitale sociale delle societ? Alfa e Beta in applicazione della disciplina prevista del d.lgs. 159/2011.
Secondo la ricostruzione offerta da parte attrice, le ragioni di credito che qualsivoglia terzo vanti nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione – compresa dunque la Banca convenuta nel presente giudizio – dovrebbero essere accertate secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59 del d.lgs. 159/2011 e quindi all’interno di una sorta di procedura “parafallimentare” estranea all’ordinaria sede di cognizione attualmente adita.
L’eccezione non ? fondata.
Il provvedimento del Tribunale di Latina, infatti, sottopone alla misura di prevenzione soggetti persone fisiche e non persone giuridiche quali appunto sono Societ? Alfa e Beta.
La conferma di sequestro nei confronti del capitale sociale di queste due societ? ? stata, di fatto, disposta in virt? dell’art. 20 del d.lgs. 159/2011 che, nell’individuare cosa ? oggetto di sequestro, dispone debba trattarsi dei beni dei quali la persona nei cui confronti ? iniziato il procedimento risulta poter disporre direttamente o indirettamente.
Nel caso di specie il Tribunale di Latina ha avuto cura di individuare tutti beni dei quali persone sottoposte alle misure di prevenzione antimafia potessero disporre direttamente e indirettamente; nel far ci? ha disposto un dettagliato elenco in calce al citato decreto che riporta tutti i beni nei cui confronti il sequestro ? confermato e all’interno del quale non risultano annoverati i rapporti finanziari, di qualunque natura che le due societ? hanno intrattenuto o intrattengono con la BANCA.
Pertanto, l’accertamento del credito che la Banca chiede di operare nel presente giudizio ? del tutto estraneo alla procedura prevista d.lgs. 159/2011, il decreto opposto non ? nullo e la domanda ? procedibile.
3. Nel merito parte attrice ha, in principio, contestato l’insufficienza della Banca in sede monitoria, la quale si era limitata a produrre gli estratti conto certificati ai sensi dell’art. 50 TUB.
La doglianza non ? meritevole di accoglimento.
Il presente giudizio, infatti, non ha il compito di sindacare il rispetto dei requisiti formali per l’emissione del decreto ingiuntivo ma, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, ? volto ad accertare la fondatezza del diritto di credito azionato in via monitoria dalla ricorrente, la quale, peraltro, nel presente giudizio, ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio producendo tutta la documentazione e gli estratti conto inerenti ai rapporti finanziari oggetto di causa (vedi CD conv.).
4. Parte attrice ha poi svolto delle generiche doglianze relative al superamento del tasso soglia senza indicare in quali periodi ci? sarebbe avvenuto e senza indicare i conteggi effettuati alla base di questo asserito superamento. Detta doglianza, attesa la totale genericit? dei termini in cui ? formulata, non puo’ essere accolta.
5. Parimenti generiche sono le doglianze formulate da parte attrice nei confronti di un presunto e illegittimo esercizio da parte della Banca dello jus variandi, senza tuttavia indicare quali operazioni sarebbero state poste in violazione dell’art. 118 TUB.
6. Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto si rileva che nel contratto di c/c n. Omissis/74 stipulati in data 28/3/2008 (v. doc. 4 monitorio) ? stato espressamente convenuto il pagamento di una commissione di utilizzo, precisandone la misura nell’I % (cfr. condizioni economiche del contratto). L’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall’art. 1322 ce. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa ? volta a remunerare l’onere della Banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto di conto (cfr. Istruzioni Banca d’Italia per rilevazione tassi usura, ed. 2002, par. C5) ed ? quindi meritevole di tutela giuridica. Non sussiste, conseguentemente, la denunciata nullit? del patto per difetto di causa.
A ci? si aggiunga che, successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa, ? intervenuto lo steso legislatore a disciplinare la c.m.s., dapprima con l’art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008, conv. Della legge 2/2009 e quindi con l’art. 117-bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), il che attesta anche l’ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. In particolare si noti che il citato art. 2-bis, accanto alla commissione per la messa a disposizione dei fondi, prevede espressamente la commissione sul massimo scoperto a condizione che il saldo debitore perduri per almeno 30 giorni. E’ agevole, quindi, rilevare che se lo stesso legislatore ha inteso disciplinare la c.m.s., prevedendo altres? l’adeguamento dei contratti in corso entro il 28/6/2009, non ? possibile ritenere preclusa alle parti la pattuizione di tale onere, senza ovviamente che sia applicabile il predetto requisito di 30 giorni prima dell’entrata in vigore della norma di legge.
7. Parte attrice ha poi contestato l’illegittima applicazione da parte dell’istituto di credito di interessi di natura anatocistica ma detta difesa non ? condivisibile.
Il contratto di c/c prodotto sub doc. 4 nel fascicoli monitorio ? stato, infatti, stipulato in data 28/3/2008 e all’art. 7, che risulta specificatamente approvato, le parti hanno previsto la capitalizzazione degli interessi con parti periodicit? trimestrale, in conformit? all’art. 120 TUB, come modificato dal d.lgs 342/1999 e alla delibera CICR 9/2/2000.
8. Parte attrice poi, in atto di citazione, ha contestato genericamente e molto sinteticamente la conformit? agli originali dei documenti prodotti da controparte in sede monitoria. L’eccezione non ? stata reiterata a seguito della produzione integrale degli estratti conto nrl giudizio di opposizione e pertanto essa rimane superata.
9. Da ultimo, parte attrice eccepisce la nullit? o l’annullabilit? della fideiussione n. prestata dalla societ? Beta nell’interesse di Societ? Alfa in quanto sottoscritta in stato di conflitto di interesse da quello che all’epoca dei fatti era il rappresentante comune ad entrambe le societ?. Al riguardo si osserva in primo luogo che la mera duplicit? di posizioni rivestita dallo stesso amministratore non ? di per s? decisiva per la sussistenza di un conflitto di interessi, che deve sussistere in concreto. Inoltre, gli elementi fattuali descritti nel citato decreto di sequestro e confisca dimostrano che entrambe le societ? facevano capo alla medesima attivit? di direzione e coordinamento, di modo che tale circostanza, valutata unitariamente alla assoluta genericit? dell’eccezione impone di ritenere la non sussistenza di situazione di conflitto di interessi.
10. Attesa la non fondatezza o genericit? delle doglianze formulate da parte attrice nei confronti del credito azionato dalla Banca non puo’ essere disposta c.t.u. tecnico contabile come richiesto nelle memorie istruttorie in quanto essa avrebbe natura meramente esplorativa.
11. Nel caso di specie non vi ? soccombenza reciproca, n? ricorrono le altri ipotesi previste nell’art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal d.m. 55/2014, La liquidazione tiene conto delle limitata attivit? istruttoria e della forma orale della decisione.
L’infondatezza delle difese svolte da parte attrice non ? tale da integrare un’ipotesi di colpa grave ai sensi dell’art. 96 c.p.c. la cui applicazione ? stata invocata da parte opposta.
PQM
P.Q.M.il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione cos? provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice opponente – Societ? Alfa e Beta;
2) per l’effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. Omissis/2013 nei confronti di Societ? Alfa e Beta;
3) condanna altres? parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta – BANCA – le spese di giudizio, che liquida in euro 15.000,00 per compensi oltre 155 per spese generali, CPA ed IVA;
4) rigetta la domanda di condanna per responsabilit? aggravata, svolta da parte convenuta opposta.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 7 maggio 2015
Il giudice dott. Antonio S. Stefani