Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, Sez. II CIvile – Sentenza 20.05.2015 (Dott. G. Morlini)
contratti – contratto di trasporto
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.9334/2013 promossa da:
Ar. TRASPORTI SPA (C.F. -omissis-), con il patrocinio dell’avv. I.V. e dell’avv. B. A. (C.F. -omissis-) MODENA; Ri. Ma. (C.F. -omissis-) VIA -omissis-; elettivamente domiciliato in? SCANDIANO presso il difensore avv. I.V.
ATTORE
contro
COOPERATIVA EMA SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (C.F. -omissis-), con il patrocinio dell’avv. T.P. e dell’avv. A. O.(C.F. -omissis-) MILANO; elettivamente domiciliato in REGGIO NELL’EMILIA presso il difensore avv. T. P.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale udienza del 26/2/2015.
Fatto
La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto dal trasportatore Cooperativa Ema nei confronti del committente Ar. per il pagamento del saldo del prezzo relativo a trasporti effettuati, ed in particolare per il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto spettante ai sensi dell’articolo 83 bis comma 9 D.Lgs. n. 112/2008 come minimo tariffario.
Avverso l’ingiunzione ha proposto la presente opposizione Ar., sollevando eccezioni di legittimit? costituzionale e di contrariet? all’ordinamento comunitario della norma invocata in sede monitoria, e comunque resistendo nel merito.
Costituendosi in giudizio, Cooperativa Ema ha domandato il rigetto dell’opposizione.
Nel corso della controversia, la causa ? stata dichiarata interrotta per il fallimento della convenuta, e poi riassunta da Ar. nei confronti del Fallimento Cooperativa Ema.
A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia 4/9/2014, il Giudice, rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rigettate tutte le richieste probatorie, ha ritenuto la causa matura per la decisione fissando udienza di precisazione di conclusioni.
La causa ? stata cos? trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, poi illustrate con il deposito delle memorie conclusive ex articolo 190 c.p.c.
Diritto
a) Come esposto in parte narrativa, nel corso del processo ? intervenuta una pronuncia della Corte di Giustizia in ordine alla compatibilit? con il diritto comunitario dell’articolo 83 bis comma 9 D.Lgs. n. 112/2008, norma posta alla base della richiesta di ingiunzione qui opposta (cfr. Corte Giustizia, Quinta Sezione, cause riunite da C-184/2013 a C-187/2013, C-194/2013, C-195/2013 e C-208/2013).
Con tale pronuncia, la Corte di Giustizia, all’esito di un articolato giudizio, ha ritenuto che ?la determinazione dei costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, ? idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno? (punto 45)?.
Invero, pur se l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di tutelare la sicurezza stradale ? certamente un ?obiettivo legittimo?, tuttavia ?la determinazione dei costi minimi d’esercizio non risulta idonea n? direttamente n? indirettamente a garantirne il conseguimento? (punto 51).
Va infatti rimarcato che ?i provvedimenti in esame vanno al di l? del necessario?, poich? ?da un lato, non permettono al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza? (punto 55); dall’altro lato, ?esistono moltissime norme … riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure pi? efficaci e meno restrittive? la cui osservanza ?pu? garantire effettivamente un livello di sicurezza stradale adeguato? (paragrafo 56).
Pertanto, ?la determinazione dei costi minimi d’esercizio? cos? come prevista dalla nostra normativa nazionale, ?non pu? essere giustificata da un obiettivo legittimo?(punto 57).
Alla luce di tali considerazioni, il dispositivo con il quale la Corte di Giustizia definisce la questione relativa alla pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tar Lazio ed attinente ai costi minimi previsti per il contratto di trasporto dall’articolo 83 bis (cfr. punti 13, 16, 39 e 50 della sentenza), ? il seguente: ?l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4 paragrafo 3 TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non pu? essere inferiore a costi minimi d’esercizio…?.
b) In ragione di tutto quanto sopra, non pare a questo Giudice revocabile in dubbio come l’articolo 83 bis comma 9 D.Lgs. n. 112/2008, norma indicante i minimi tariffari nel contratto di trasporto ed in base alla quale ? stato ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto, debba ritenersi in contrasto con l’ordinamento comunitario.
A tali conclusioni, peraltro, ? giunta anche la giurisprudenza di merito che si ? pronunciata dopo l’intervento della Corte di Giustizia di Lussemburgo (cfr. Trib. Ravenna 16/4/2015, Trib. Brescia 13/3/2015, Trib. Sassari 18/2/2015, Trib. Salerno 12/11/2014, Trib. Mantova 2/10/2014, Trib. Cagliari 11/9/2014), e questo stesso Tribunale (cfr. Trib. Reggio Emilia, est. Marini, sentenza 17/3/2015).
Di tale inevitabile approdo ermeneutico ha poi preso atto anche il legislatore nazionale, che con l’art. 1 comma 248 L. n. 190/2014 ha abrogato il comma in parola, unitamente ai commi da 1 a 2 e da 6 ad 11, ed ha completamente riscritto l’articolo 83 bis sostituendo i commi dal 4 al 4 sexies, con norma entrata in vigore il 1/1/2015 e quindi inapplicabile ratione temporis alla controversia, e norma comunque che rimette all’autonomia negoziale l’individuazione del prezzo.
E la stessa Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 80/2015, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice rimettente per un nuovo esame della norma a seguito dell’intervento della Corte di Giustizia.
Discende che in base ai pacifici principi generali in materia, questo giudice deve disapplicare la norma nazionale per il periodo antecedente alla sua espressa abrogazione, in quanto contrastante con il diritto comunitario e non pu? applicare la norma introdotta successivamente, in quanto ratione temporis non vigente. Pertanto, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto ottenuto sulla base di una norma contraria all’ordinamento comunitario.
All’evidenza, tutti gli altri profili di merito e di legittimit? costituzionale della norma, sollevati dalla difesa dell’opponente, devono ritenersi assorbiti.
c) Nonostante la soccombenza dell’opposto ed originario ricorrente, i motivi che, ex articolo 92 comma 2 ratione temporis vigente, giustificano la totale compensazione tra le parti delle spese di lite, vanno avvisati nel fatto che solo in corso di causa la norma in base alla quale la domanda monitoria era stata azionata, ? stata dichiarata contraria all’ordinamento comunitario.
PQM
P.Q.M.il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
– revoca il decreto ingiuntivo n. 3747/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 11/10/2013;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio
Reggio Emilia, 20/5/2015