Tribunale Ordinario di Padova, Sez. I Civile – Sentenza 15.04.2014 (Dott.ssa Sanfratello, Dott.ssa A. Guerra e Dott.ssa L. Martinez)
Successione ? Legittimari ? Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Sanfratello – Presidente
dott. Antonella Guerra – Giudice dott. Lucia Martinez – Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g promossa da:
P.R.Z.(C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I
contro
A.R.Z.(C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. ((…)) ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. L.R. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. M.R.Z. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. ((…)); , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. A.D.P. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. R.Z.L. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. ((…)); , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Occorre premettere che la presente vicenda trae origine da due giudizi quello pi? risalente contrassegnato con il numero di r.g. 2293 – 06 che ? stato riunito a quello contrassegnato dal n.r.g. 12705 -09.
Nel primo procedimento, n.r.g. 2293/06, P.R.Z. conveniva in giudizio i fratelli e la madre P.A. chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare successivamente alla morte del padre Vetusto azionando una scrittura privata del 24.4.1992 Si costituivano i fratelli A. e L. chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di nullit? o annullamento della scrittura privata invocata da parte attrice e che lo scioglimento della comunione avvenisse secondo il testamento del 9.12.1989 con il quale il de cuius aveva lasciato gli immobili di via del Santo al figlio A. e, per quanto non oggetto di revoca, in base al precedente testamento del 1968.
Evidenziavano anche l’esistenza di un terzo testamento del 20.3.1986 mai pubblicato, avente ad oggetto un legato disposto dal defunto padre Vetusto a favore del nipote E.V., figlio di M. consistente il una lettera busta antica.
Si costituiva M.R.Z. la quale chiedeva lo scioglimento della comunione in forza dell’accordo del 24.4.1992 ed in subordine comunque esperiva l’azione di riduzione. P.A. si costituiva solo il 28.12.2006 e decedeva in corso di causa. Il procedimento veniva riunito a quello contrassegnato con n.r.g. 12705 -09 nel quale P.R.Z. esponeva: che in data 27 marzo 2009 decedeva la madre A.P.; che lei ed i fratelli P., M.C., A. e L. erano figli legittimi di A.P. e V.R.Z. deceduto il 23.12.1991, che con testamento del 15 Gennaio 2007 la signora P. nominava eredi universali A. e L.; che le disposizioni erano lesive dei suoi diritti di legittimaria; che avanti al Tribunale di Padova pendeva la causa contrassegnata da n.r.g. 2293/06 avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria tra i coeredi di V.R.Z. e dunque tra l’attrice P.,i fratelli M.A. e L. e la madre A.P. ora deceduta; che in tale giudizio vi era controversia in ordine ai titoli della comunione ereditaria, in quanto P. e M. azionavano la scrittura del 24.4.2009, mentre A. e L. invocavano i testamenti del 1968 e del 9.12.1989; che era necessario ai fini della ricostruzione del patrimonio relitto e del donatum accertare quanto fosse rimasto al momento della apertura della successione e di che cosa la P. avesse disposto in vita per donazione, in quanto non era stato redatto alcun inventario della azienda mentre sussisteva l’inventario della tutela.
Precisavano,infatti, che nell’inventario A. e L. avevano dichiarato di aver ricevuto in donazione i beni ivi specificamente indicati, che in realt? erano o beni personali della madre o di V.R.Z., pervenuti per successione della madre Annunziata R.Z. o di Vetusto stesso, sicch? le donazione sarebbero annullabili o comunque nulle per difetto di forma. Chiedeva quindi la riunione della presente causa a quella pi? risalente; l’accertamento della responsabilit? ex custodia dei beni mancanti, con condanna dei fratelli alla restituzione degli stessi, compreso il brillante di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 1980 ed, in caso di mancata restituzione, la condanna al risarcimento dei relativi danni.
Chiedeva, altres?, l’accertamento, anche in forza dell’accordo del 24.4.1992, del relictum e del donatum riferibile alla P. e la conseguente determinazione della quota spettante a P.R.Z. in forza degli artt.536 e 537 c.c., essendo stati lesi i suoi diritti di legittimaria;
Domandava anche la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo del 15.1.2007 ed, se questo non fosse stato sufficiente a reintegrare la legittima, disporsi la riduzione delle donazioni effettuate da P.A., stante la lesione dei diritti di legittimaria, dichiarandone la inefficacia nei confronti della stessa.
Chiedeva,infine, di disporre la divisione con collazione da parte di A. e L. dei beni ricevuti in donazione. Si costituivano A. e L. chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio per la pendenza dell’altro procedimento riguardante la successione
di V.R.Z., in quanto la determinazione del relictum della P. poteva essere determinato solo una volta concluso il procedimento n.2293-06.
Eccepivano, altres?, la nullit? o annullabilit? dell’accordo del 1992,con conseguente rigetto domande attoree o, in caso di eventuale accertamento della lesione di legittima spettante alla attrice, calcolarsi la quota considerando che alla predetta spettava solo 1/4 dell’intero, in quanto l’azienda era cogestita dalla signora P. e a lei quindi spettava la quota di 1/4, tenuto conto che in data 15.12.1992 gli eredi avevano simulatamente trasferito la quota a L. ma che la gestione era sempre stata in capo alla madre.
Precisavano,inoltre che i Bot e le azioni in titolarit? di V.R.Z. rientravano nella comunione legale e per tale ragione spettavano nella misura della met? alla moglie. Specificavano,infine, che i cespiti erano sono stati divisi solo provvisoriamente in data 24.4.1992 e contestavano di aver ricevuto in donazione n.801 azioni come sostenuto dalla attrice.
Si costituiva M.R.Z. la quale chiedeva: di disporsi la riunione con il giudizio gi? pendente ed, in via riconvenzionale, proponeva domanda diretta ad accertare la responsabilit? ex custodia di A. e L., con condanna gli stessi alla restituzione dei beni mancanti; di accertare la lesione di legittima e dichiarare la inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che avevano leso il suo diritto, riconoscendo la quota di riserva a lei spettante; nonch? l’attribuzione dei frutti sui beni ereditari a far data dalla apertura della successione.
Ci? premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la questione della chiamata in causa del legatario E.V., nonch? l’eccezione di prescrizione sollevata dalle difese di P. e M.R.Z., con riferimento alla domanda di annullamento della convenzione del 24.4.1992.
In ordine al primo profilo, come gi? evidenziato nella ordinanza del 3 maggio 2007, va ribadito che l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima ha natura personale, sicch? nel relativo giudizio non devono essere convenuti, come litisconsorti necessari, tutti i legittimari, essendo necessaria solo la presenza in causa della persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria (vedi Cass.13.12.2005 n.274149, senza considerare che nessuna domanda ? stata proposta in tal senso nei confronti del legatario che ha acquistato la res senza necessit? di accettazione.
Non va quindi integrato il contraddittorio nei confronti del legatario.
Non merita, inoltre, accoglimento la eccezione di prescrizione dell’azione di annullamento avente ad oggetto la scrittura privata del 24.4.1992. Sul punto, va osservato che vi ? stata parziale esecuzione dell’accordo suindicato, come d’altronde non contestato neppure dalla difesa attorea e dalla difesa della convenuta M.R.Z..
In tal senso va visto anche il documento 21 di cui al fascicolo di parte attrice laddove A. fa riferimento alla non completa esecuzione dell’accordo.
Ne discende che il contratto deve considerarsi tacitamente convalidato, ai sensi del secondo comma dell’art.1444 c.c., non ostando in tal senso neppure una esecuzione parziale.
Ci? posto, la causa ? in decisione con riferimento alla questione della validit? della scrittura privata del 24.4.1992, in quanto, come gi? detto, mentre P. e M.R.Z. assumono la validit? della scrittura in questione, A. e L.R.Z. ne prospettano la nullit? per contrariet? a norme imperative (artt.457 e 1322 c.c.),nonch? art.42 Cost.
Tali doglianze non appaiono condivisibili, essendo evidente che l’accordo in questione ha una causalecita e chiara, trattandosi di una vera e propria transazione diretta ad evitare la lite incipiente. Il testo,infatti, recita: noi sottoscritti coeredi del fu V.R.Z. deceduto in data 23.12.1991, concordemente decidiamo nell’intento di salvaguardare i criteri di equit? e di conservazione del buon rapporto familiare: la successione sar? regolata dalla legge e non dal testamento olografo datato 9.12.1989 che deve intendersi come mai venuto in essere.
anche in considerazione di quanto concordato, viene fin d’ora stabilito che in sede di assegnazione dei beni ereditari ad A.R.Z. spetter? 3/8 dell’immobile sito in Padova, via del Santo n.45, ad A.P. in R.Z. spetter? 1/4 degli immobili stessi ed i restanti 3/8 in parti uguali a P.R.Z., a M.R.Z.
ci impegniamo a portare a termine al pi? presto possibile l’inventario del materiale relativo alla azienda paterna.
Scopo della scrittura quindi era quello di evitare l’azione di riduzione cui sarebbe stato inevitabilmente sottoposto A. al quale il
de cuius, revocando parzialmente il testamento del 18.10.1968 con il quale veniva attribuito ad A. tutto il complesso di via Del Santo.
Per evitare ci? nella convenzione si attribuiscono ad A. i 3/8 vale a dire 1/8 di sua spettanza in quanto figlio e i 2/8 che rappresentano la disponibile. La scrittura andava quindi a riequilibrare la posizione dei coeredi. N? si pu? assumere la contrariet? a norme imperative non essendo tale l’art.457 c.c. e apparendo del tutto in conferente il contrasto con l’art.42 della Cost..
Va quindi dichiarata l’efficacia e la validit? della scrittura privata del 24.4.1992.
Si dispone la rimessione della causa in istruttoria per la stima del compendio ereditario come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
Dichiara la validit? ed efficacia della scrittura privata del 24.4.1992
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza
Cos? deciso in Padova, il 15 aprile 2014.
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2014