Tribunale Ordinario di Verona, III Sezione Civile – Sentenza 11.06.2015 (Dott. C. Sigillo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE TERZA CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

DOTT. CARMELO SIGILLO

 

in funzione di giudice unico

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con ricorso per procedimento sommario di cognizione depositato il 23 aprile 2013 e iscritta al n.? 5322 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l? anno 2013 da

C. F.

col Proc.Avv. dom. G. M. in forza di mandato a margine dell?atto introduttivo del giudizio

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contro

B. 3 srl

col Proc. Avv. dom. E. F. e F. B. in forza di mandato a margine della comparsa di risposta

– CONVENUTO –

pubblicata a norma dell?art. 281 sexies cpc mediante lettura del seguente dispositivo e della contestuale motivazione all?udienza sulle conclusioni precisate a verbale.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Gli artt. 132 cpc e 118 att. nel testo attuale esonerano l?estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano ?alla concisa esposizione delle ragioni della decisione? mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto. Ci? premesso, nella fattispecie pu? osservarsi quanto segue.

L?eccezione di incompetenza per territorio ? inammissibile. Il convenuto non ha contestato tutti i possibili criteri alternativi, ma ha omesso di contestare il forum contractus, con la conseguenza che la causa rimane radicata presso il giudice adito sotto tale ultimo profilo.

Come questione preliminare di merito ? eccepita la prescrizione presuntiva triennale ai sensi dell?art. 2956 n. 2 cc.

L?eccezione non pu? essere accolta.

Il professionista nel suo ricorso allega di aver ricevuto due incarichi: il primo nel 2006 per la progettazione e direzione dei lavori relativi alla costruzione di 12 alloggi in Cittadella, il secondo nel 2009 per il rinnovo e variante di un progetto di ristrutturazione per 6 alloggi in Valeggio, ancora con direzione dei lavori. La circostanza non ? specificamente contestata e dunque non necessita di prova.

In questo contesto contrattuale, che vede in entrambi i casi una prestazione professionale unitaria, complessa ma inscindibile, la prescrizione del diritto al compenso non pu? che decorrere dal giorno in cui ? stato espletato l?intero incarico commesso e non gi? dal compimento di ogni singola operazione necessaria all?assolvimento del compito assunto e nella quale si ? articolata la convenuta prestazione d?opera intellettuale. In questo senso ex plurimis Cass. N. 13209 del 2006. N? in senso inverso possono essere valorizzati gli acconti ricevuti durante l?espletamento dell?incarico, da qualificare semplicemente come anticipi sul dovuto, quantificato per la prima volta con i due avvisi di parcella inviati infatti a prestazione completata.

E poich? tale momento va individuato nel dicembre del 2010 per i lavori in Cittadella e nel dicembre 2011 per i lavori in Valeggio, consegue che alla data della notifica del ricorso, ossia al 22 luglio 2013, la prescrizione non era ancora maturata, come correttamente rilevato dall?attore, anche a prescindere dalla precedente intimazione scritta.

Nessuna difesa ? stata proposta nel merito, per cui B. va condannata al pagamento della somma indicata. Interessi al tasso di cui al DLvo 231/02 dalla domanda all?effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce del DM 55 del 2014 in complessivi ? 4.798,65 di cui 1620 per la fase di studio, 1147 per la fase introduttiva, 1204 per la fase di trattazione e 595,65 per rimborso forfetario al 15% (valore della causa entro i 52 mila euro).

P.Q.M.

Il tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, condanna B. 3 srl al pagamento della somma di ? 42.221,27 oltre accessori di legge in favore di F. C. per le causali e con gli interessi di cui in motivazione, nonch? al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi ? 4.798,65 oltre IVA e CPA.

Verona 11 giugno 2015

IL GIUDICE

(C. Sigillo)

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