Tribunale Ordinario di Verona, Sezione III Civile ? Sentenza 22.2.2014 (Dott. C. Sigillo)
Obbligazioni e contratti – compravendita di immobili – requisiti acustici
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Carmelo Sigillo
in funzione di giudice unico
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con citazione notificata il 2 luglio 2008 e iscritta al n. ? ? ? ? del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l?anno 2008
da
BR e SE omissis
? ATTORE ?
contro
SVI srl omissis
? CONVENUTO ?
e con la chiamata di
ICC srl [omissis].
? TERZO CHIAMATO ?
[omissis].MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 cpc e 118 att cpc nel testo attuale esonerano l?estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano ?alla concisa esposizione delle ragioni della decisione? mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto. Ci? premesso, nella fattispecie pu? osservarsi quanto segue.
Il mancato rispetto delle norme tecniche in tema di requisiti acustici passivi degli edifici fissate dal DPCM 5 dicembre 1997 e inerenti all?immobile oggetto di compravendita tra gli attori e l?impresa SVI Srl ha trovato sicuro fondamento nella consulenza tecnica d?ufficio, al cui esauriente approfondimento pu? farsi mero rinvio per brevit? in difetto di motivate censure dalle parti in causa.
Deve essere piuttosto richiamato solo per sommi capi il travaglio normativo di questi anni in tema di requisiti acustici passivi degli edifici, il cui mancato rispetto costituisce il fatto costitutivo della domanda sul presupposto che la normativa stessa non attiene solo ai rapporti con la PA ma ? direttamente invocabile nei rapporti civili tra privati.
Il DPCM 5 dicembre 1997 ? stato emanato in ottemperanza a quanto disposto dall?art. 3 comma 1 lettera e) L. n. 447 del 1995, previsione che attribuiva alla Stato la competenza a determinare in requisiti in questione. La materia ? stata poi oggetto di una direttiva europea del 2002, alla cui attuazione ha provveduto per quel che in questa sede rileva l?art. 11 comma 5 della L. n. 88 del 2009, ove si prevedeva che ?in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all?art. 3 comma 1 lett. e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge?. Poich? quest?ultima ? entrata in vigore solo il 29 luglio 2009, la compravendita per cui oggi ? causa, relativa a un alloggio sorto dopo il 2005, soggiaceva pacificamente alle disposizione contro l?inquinamento acustico previste dal DPCM 5 dicembre 1997.
In corso di causa ? prima intervenuto l?art. 15 comma 1 lett. c) della L. n. 96 del 2010, disposizione che dando un?interpretazione autentica del suddetto art. 11 comma 5 della legge n. 88 del 2009 ha previsto che la disciplina in questione ?non trova applicazione nei rapporti tra privati? tout court, e quindi non opera nemmeno per gli alloggi anteriori al 29 luglio 2009 salvo il giudicato; e successivamente ? intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 103 del 29 maggio 2013, dichiarando l?illegittimit? costituzionale della suddetta legge di interpretazione autentica, ripristinando cos? il regime previsto dalla legge del 2009 e la relativa scansione cronologica.
Il quadro normativo da applicare consente dunque di dare legittimo fondamento alla domanda di BR e SE, acquirenti di un alloggio costruito prima del 29 luglio 2009. Trattasi di vizio occulto dell?immobile, per il quale si applica la previsione generale di garanzia dell?art. 1490 cc. In particolare la domanda di ?indennizzo?, come impropriamente si esprime l?attore, pu? essere letta come domanda di riduzione del prezzo in misura corrispondente al minor valore che assume l?immobile in considerazione del vizio riscontrato.
La difesa del convenuto, secondo cui la carenza acustica deriverebbe da interventi richiesti dall?acquirente relativi al sistema di allarme, ? inconcludente. Non si coglie infatti perch? mai l?acquirente, chiedendo l?installazione dell?impianto di allarme in corso dei lavori, avrebbe implicitamente rinunziato ai requisiti acustici passivi delle pareti che l?appaltatore ? tenuto inderogabilmente a rispettare a tutela della persona.
Il minor valore ? stato accertato dal consulente tecnico d?ufficio Z nella spesa necessaria a porre rimedio alle carenze acustiche riscontrate, ossia in una somma (al netto dell?imposta) tra i 18.000 e i 19.000 euro; in definitiva, il venditore SVI srl dovr? rimborsare agli attori ? 18.500,00. Trattandosi di debito di valuta, spettano interessi legali al tasso di cui all?art. 1284 cc dalla notifica della domanda all?effettivo soddisfo. Non pu? invece essere riconosciuta alcuna somma a titolo di IVA, non avendo l?interessato depositato alcuna fattura che comprovi l?esecuzione dei lavori e il pagamento dell?imposta.
SVI srl agisce a sua volta in garanzia nei confronti del suo appaltatore ICC srl (in breve: C). Trattasi di azione contrattuale, anch?essa fondata sulla garanzia prevista dalle norme generali, in particolare dall?art. 1667 cc.
Le eccezioni dell?appaltatore sono tutte infondate (inammissibili quelle per la prima volta proposte con la comparsa conclusionale).
La clausola di arbitrato rituale disciplinata all?art. 26 del contratto attiene esclusivamente a contrasti tecnici che si fossero manifestati ?nel corso dei lavori?, come il dato letterale e logico complessivo lascia chiaramente intendere. Restano dunque esclusi i vizi occulti come quello per cui ? causa.
Non ? rinvenibile alcuna decadenza per omessa denunzia nei sessanta giorni di legge. La prima notizia delle carenze ? acquisita da SVI con la lettera 16 maggio 2008 del difensore degli acquirenti, e gi? il 10 luglio 2008 l?appaltatore C riceve a sua volta la denunzia da parte del legale del committente. La documentazione ? prodotta dal convenuto con la sua costituzione.
La prescrizione biennale pu? decorrere solo dalla consegna dell?opera, ma non vi ? alcuna prova che l?appaltatore abbia provveduto a consegnare l?immobile al committente prima della consegna delle chiavi a BR e SE da parte di SVI, documentata il 1? ottobre 2007; ne consegue che al momento della domanda di garanzia, notificata il 5 febbraio 2009, il termine di prescrizione era ben lungi dal maturare. Che ?la consegna dei
lavori? (rectius: consegna dell?opera) coincida con la consegna delle chiavi all?acquirente emerge dal capitolo sub. 6 dedotto da C nella sua memoria istruttoria del 13 gennaio 2010 ed ? indirettamente confermato dall?atto di compravendita 20 novembre 2006, ove si legge (art. 1) che le unit? immobiliari sono ?attualmente allo stato grezzo?.
La difesa nel merito, protesa a dimostrare di aver rispettato in tutto e per tutto il capitolato di appalto e di aver seguito le indicazioni del direttore dei lavori, ? inconcludente, posto che la professionalit? e l?autonomia dell?appaltatore impongono comunque di evidenziare ed evitare carenze di natura tecnica legate al modo in cui l?opera viene commissionata, oltre che eseguita. N? esistono elementi di fatto idonei a suffragare la tesi che l?appaltatore abbia agito senza alcuna autonomia, ma come nudo esecutore, tesi peraltro coltivata per la prima volta con la comparsa conclusionale.
L?accettazione delle chiavi, infine, implica senz?altro decadenza rispetto ai difetti riconosciuti o riconoscibili, peraltro indicati nel verbale stesso, ma non certo rispetto alle carenza acustiche per cui ? causa, per verificare le quali sono necessarie per lo pi? verifiche strumentali estranee alla normale competenza di un acquirente non professionale.
C? ? dunque tenuto alla garanzia di legge nei confronti del suo committente e poich? l?assenza di colpa non ? espressamente eccepita, rimane confermata la presunzione derivante dall?art. 1218 cc, trattandosi comunque di inadempimento contrattuale. Onde la legittimit? della domanda di risarcimento proposta.
Il danno corrisponde alla somma che il committente SVI dovr? versare agli odierni attori in forza della presente sentenza, ossia ? 18.500,00 oltre interessi come sopra specificati.
L?attore ha diritto a ripetere le spese processuali nei confronti del convenuto in base alla soccombenza. Esse sono liquidate alla luce del DM 140/12 in complessivi ? 6.000,00 di cui 350 per anticipazioni. Nella sua memoria il difensore ha chiesto la distrazione. Non ? documentata la spesa sostenuta a favore del CTP.
Nei rapporti tra convenuto e terzo chiamato sussistono gravi ragioni per dichiarare l?integrale compensazione, posto che le carenze acustiche dell?immobile sono conseguenza di inadeguata professionalit? dei due soggetti, entrambi operatori del settore e dunque perfettamente in grado di cogliere e rispettare la normativa in materia.
Spese di consulenza tecnica d?ufficio, come liquidate in separato decreto e gi? anticipate dagli attori, a definitivo carico di C e SVI in solido tra loro.
P.Q.M.
Il tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, condanna SVI srl al pagamento in favore di BR e SE della somma di ? 18.500,00 per le causali e con gli interessi di cui in motivazione, nonch? al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi ? 6.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell?avv. (omissis); condanna ICC srl al rimborso della somma che SVI pagher? agli attori in forza della presente sentenza; spese processuali integralmente compensate tra convenuto e terzo chiamato; spese di consulenza tecnica d?ufficio a definitivo carico di ICC e SVI in solido tra loro.
Verona 22 febbraio 2014
IL GIUDICE
(C. Sigillo)