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L’adottato non può proporre in sede di gravame la richiesta di conoscere i propri fratelli biologici se non lo ha chiesto in primo grado


02 DIC 2019 – VENEZIA
Corte di Appello di Venezia – sezione Minori civile; N.R.G.725/2018 V.G. Decreto 18 gennaio 2019; Pres. rel. F.Laurenzi

RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO EX ART.28 L.184/1983 – DIRITTO DELL’ADOTTATO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI – RICHIESTA INTERPELLO STRETTI CONGIUNTI DELLA MADRE BIOLOGICA DECEDUTA – DOMANDA NUOVA – RIGETTO

Va ritenuta domanda nuova e, come tale, inammissibile, la richiesta dell’adottato, avanzata per la prima volta in sede di gravame, di disporre l’interpello dei più stretti congiunti della madre biologica deceduta, al fine di essere autorizzato, in caso di risposta affermativa, all’accesso a tutti i dati relativi alla propria identità personale.

[Nel caso di specie, la Corte di Appello, pur riconoscendo il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini – intese in senso ampio e pertanto con l’accesso alle informazioni anagrafiche non solo sui suoi genitori biologici ma, in ossequio al diritto all’identità personale nell’interpretazione euro convenzionale di tale principio, sui congiunti più stretti fratelli e/o sorelle – ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia, che limitava le informazioni al solo nominativo della madre biologica, con luogo e data di nascita e di morte, in quanto nel primo grado la richiedente non aveva formulato specifica domanda in tal senso.]

Massima a cura dell’Avv. Marcella Tabacchi

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