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Eccezione di compensazione: assegno per il mantenimento dei figli e del coniuge

06 APR 2021 – TREVISO
Tribunale di Treviso, 17 febbraio 2021 n. 268 – Dott.ssa Vortali

(art. 615 c.p.c., art. 447 c.c.)

L’assegno di mantenimento disposto in favore dei figli ha carattere sostanzialmente alimentare, con conseguente applicabilità del divieto di compensazione ex art. 447 c.c.. Viceversa, l’assegno di mantenimento stabilito in favore del coniuge separato di regola non rientra tra i crediti alimentari, trovando la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non alla incapacità della persona che versa in stato di bisogno, salvo che possa presumersi, in ragione del suo limitato ammontare, che lo stesso sia destinato ai fini di sostentamento personale del coniuge alla stregua di un credito alimentare.

[Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso la natura alimentare dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, con conseguente ammissibilità dell’eccezione di compensazione avanzata in sede di opposizione al precetto. Il giudice ha infatti precisato che l’assegno era stato riconosciuto al fine di permettere alla moglie di conservare un tenore di vita medio-alto analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, non perché la stessa non fosse economicamente indipendente. Svolgeva, infatti, attività lavorativa a tempo indeterminato.]

Massima a cura dell’avv. Chiara Castellani.

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