CivileDiritto dei consumatori

Distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato

Una delle maggiori problematiche causate dall?entrata in vigore della Legge n. 220/2012 riguarda il distacco da parte dei singoli condomini dall?impianto del riscaldamento centralizzato.

Dispone il nuovo ultimo comma dell?art. 1118 cod. civ. (articolo peraltro ?derogabile? a sensi dell?art. 1138 cod. civ): ?il condomino pu? rinunciare all?utilizzo dell?impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se al suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini ??. Ha completamente dimenticato il legislatore, nel redigere tale norma, sia l?art. 117 della Costituzione che l?art. 17 del DLgs 192/2005, e non ha tenuto conto che alcune Regioni, prima delle quali la Regione Piemonte, e successivamente la Regione Lombardia, la Regione Emilia e Romagna e la Regione Liguria, hanno da tempo legiferato in merito agli impianti termici individuali.

Ai fini di una corretta comprensione della fattispecie in esame appare necessario, preliminarmente, un breve excursus legislativo, posto che la questione del distacco da impianto centralizzato ? non solo un fatto di natura civilistica, ma ? ineluttabilmente legato anche alle tematiche dell?efficienza energetica degli edifici e dei relativi impianti termici, materia questa che ricade nell?ambito ?energia?, di competenza regionale: questo significa che le Regioni possono stabilire norme pi? rigorose rispetto a quelle nazionali. Giova infatti evidenziare ? come ha spiegato anche la Regione Piemonte a tale proposito ? che la tematica del distacco del riscaldamento centralizzato investe aspetti di disciplina pertinenti da un lato al diritto privato poich? inerente la materia del condominio (artt. 1117 e segg. cod. civ.), e dall?altro ambiti di disciplina pertinenti al diritto pubblico ambientale e segnatamente alla tutela della qualit? dell?aria (DLgs n. 152/2006 e L. R. 13/2007). La Regione Piemonte ? una delle prime regioni, anzi la prima, che ha legiferato in merito. In effetti la Legge della Regione Piemonte 28 maggio 2007 n. 13, recante ?Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia?, trae legittimazione sia in funzione della potest? legislativa che l’articolo 117 della Costituzione assegna alle Regioni, sia dalla ?clausola di cedevolezza? sancita dal DLgs 192/2005 art. 17 e prevede, al Capo V sotto la rubrica ?integrazioni edilizie?, art. 19 (Predisposizione a servizi energetici centralizzati) comma 1, che ?Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), composti da pi? di quattro unit? abitative, sono dotati ?di impianto centralizzato? di produzione di acqua calda sanitaria e di ?riscaldamento?, nonch? di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore?.

E ai sensi dell’Allegato A:

  • per ?nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti? deve intendersi: ?impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico?;
  • per ?ristrutturazione di impianti termici? deve intendersi: ?insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonch? la risistemazione impiantistica nelle singole unit? immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato?.

Ai sensi dell’articolo 3 lettera h) della medesima Legge:

  • per ?impianto termico? deve intendersi ?impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonch? gli organi di regolazione e di controllo; e recita specificamente questa norma che sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

Il successivo d.g.r. del 4/8/2009 n. 46 – 11968 ?, con il duplice intento di salvaguardia della qualit? dell?aria, in ossequio alla L.R. n. 43/2000, e di attuazione della L.R. n. 13/2007 prevede espressamente che gli impianti termici installati negli edifici esistenti con un numero di unit? abitative superiori a ?quattro? devono essere dotati di ?termoregolazione e contabilizzazione del calore? per ogni singola unit? abitativa (vedi punto 1.4.9). E? ovvio che si tratta di impianti ?centralizzati?. Con specifico riferimento agli edifici esistenti al punto 1.4.15 viene ancora specificato: ?nell?ambito di attivit? di cui alla lettera o) ?NON? (si ribadisce) NON possono essere realizzati interventi finalizzati ?alla trasformazione di impianti termici centralizzati? con impianti a generazione di calore separata per singole unit? abitative? (!!)

Ai fini della legislazione regionale del Piemonte, pertanto, il distacco dall?impianto di riscaldamento centralizzato, seguito dalla risistemazione impiantistica volta all’installazione di altro impianto termico individuale ? come si ? visto per l’articolo 3 lettera h) della citata Legge Regionale – viene ad essere definito ristrutturazione che, pertanto, rientra nel combinato disposto della L.R. n. 13/2007 articolo 19 comma 1 e articolo 2 comma 2 con conseguente obbligo di impianto centralizzato di riscaldamento, e pertanto di ?impossibilit?? di distacco, negli edifici con oltre quattro unit? abitative. Tra l?altro la stessa normativa statale vigente in tema di risparmio energetico, in particolare il D.P.R. n 59/09, stabilisce all?art. 4, comma 9 che “in tutti gli edifici esistenti, con pi? di quattro unit? abitative, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW (…) ? preferibile il mantenimento di impianti centralizzati laddove esistenti“. E precisa a tale proposito “che le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unit? abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25” (la relazione tecnica ? quella prevista dall’art. 28 della Legge 10/91, in base al D. Lgs. 192/2005 e D. Lgs. 311/2006). Infine non si pu? non evidenziare che il 4 agosto 2013 ? stata promulgata la Legge n. 90/2013, entrata in vigore. Tale legge stabilisce nuove disposizioni riguardanti l’evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare, l’art. 17-bis intitolato “Requisiti degli impianti termici”, al comma 9 stabilisce che: “Gli impianti termici installati (da notare) successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”.

Al comma 9-bis ? tuttavia previsto che ? possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilit? tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

Al comma 9-ter ? previsto inoltre che: nei casi di cui al comma 9-bis ? obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformit? alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

E al comma 9-quater che: i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”. In sintesi, rispetto alle precedenti norme, vanno rilevate le seguenti modifiche:
– l’obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora ? esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari (non solo pi? quindi agli “edifici costituiti da pi? unit? immobiliari”);
– prima, si poteva scaricare a parete se s’installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui ? possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l’impianto con uno gi? esistente prima del 1 settembre 2013 che gi? scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un’asseverazione del progettista, che ? impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
– lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, ? previsto purch? gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). E non ? pi? previsto l’obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.

E? pertanto ulteriormente evidente la quasi assoluta impossibilit? di installazione di impianti di riscaldamento autonomi come era gi? avvenuto per le vecchie ?caldaiette? con l?introduzione del DPR 412/93. Detto ci? e tornando pi? specificatamente al quadro legislativo esistente nella Regione Piemonte non pare esservi dubbio che la Regione ha ritenuto, nell?ambito della sua potest? legiferante di ?vietare?, in un?ottica di salvaguardia dell?aria e del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontesi, gli interventi finalizzati al distacco e alla trasformazione di impianti centralizzati in autonomi negli edifici che hanno pi? di ?quattro? unit? abitative.

Ed ai sensi dell?art.20, comma 14 della L.R. 13/2007, l?installazione di un impianto termico individuale a seguito di distacco dall?impianto centralizzato e non rientrante nei casi di deroga previsti, ? suscettibile di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, applicabile finch? permane l?impianto individuale. Non si vede pertanto come possa applicarsi l?art. 1118 ultimo comma cod. civ. nella Regione Piemonte e nelle altre regioni che hanno regolarmente legiferato recependo la direttiva 2002/91/CE. Come detto pertanto i giudici dovranno necessariamente tenere conto della legislazione regionale e che la legge regionale ? fonte primaria del diritto nelle materie di esclusiva competenza regionale, in base a quanto stabilito dalla Costituzione ex art. 117; e dovranno tenere conto che, in ogni caso, la normativa regionale trae legittimazione dalla clausola di cedevolezza del D.Lgs 192/2005 e subentra in toto e di diritto a quanto viene prescritto dalla normativa nazionale in materia di prestazione energetica degli edifici.

La Regione Piemonte in un’ottica di maggiore salvaguardia della qualit? dell’aria e del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici ha ritenuto di vietare interventi finalizzati alla trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore separata per singola unit? abitativa, fatta eccezione per i casi di deroga espressamente previsti e di cui sopra negli edifici esistenti che non hanno pi? di 4 unit? abitative o edifici di nuova costruzione. L?art. 1118 ultimo comma cod. civ. come introdotto dalla L. 220/2012, in materia di distacco dall’impianto termico centralizzato, non ? suscettibile di apportare alcuna modifica, sostituzione o deroga di qualsiasi genere alla normativa predisposta dal legislatore regionale nell’esercizio dei pertinenti poteri di disciplina e nella sfera di materia di propria spettanza. E ci? senza tenere conto che lo stesso legislatore statale ha introdotto, evidentemente rendendosi conto della assoluta genericit? della norma che ha voluto erroneamente e frettolosamente codificare, la citata Legge n. 90/2013 che crea quasi insormontabili problematiche alla installazione delle ?caldaiette? per lo scarico dei fumi, e che, come gi? detto, la norma di cui all?art. 1118 ultimo comma cod. civ. ? norma ?derogabile? avendo il legislatore dimenticato (volutamente?) di modificare in proposito l?art. 1138 cod. civ. che continua a prevedere come ?inderogabile? solamente l?art. 1118 2? comma cod. civ. Il giudice non pu? ignorare la Legge Regionale che, nel nostro ordinamento, ha la stessa efficacia della legge statale e che nella materia che riguarda gli impianti termici ? in materia di energia e di inquinamento ? ? sicuramente prevalente su quella statale, e decidere come se si trattasse solo di un atto amministrativo del tutto irrilevante sui rapporti tra i condomini o sui diritti dei singoli condomini, e a tal fine magari disapplicando semplicemente la Legge regionale, senza sollevare obbligatoriamente una questione di costituzionalit?. Occorre infatti considerare che la Regione Piemonte ha autonomamente recepito la Direttiva 2002/91/CE, come peraltro la hanno recepita le altre Regioni che hanno legiferato in merito, al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attivit? e dei servizi di miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

La disciplina regionale, perseguendo finalit? ben precise che trovano il proprio fondamento in una direttiva europea, disciplina il sistema di riscaldamento non solo per ci? che attiene all’aspetto impiantistico, ma proprio per quanto riguarda le conseguenze dell’uso dello stesso ai fini della riduzione delle emissioni in ambiente e ai fini di contenimento dei consumi energetici: rispetto alla normativa civilistica del condominio, che ha portata generale, essa si atteggia, pertanto, a disciplina speciale. E? noto che per il principio di specialit? in caso di contrasto fra due norme la norma speciale prevale su quella generale. Ci? posto, e tenuto conto che l’articolo 1118 ultimo comma cod. civ. non ha, come si ? gi? visto, carattere imperativo e pertanto pu? essere derogato dalla volont? della maggioranza dei condomini e/o dal regolamento di condominio di origine contrattuale, ? evidente che se la norma pu? essere derogata nel senso appena indicato essa pu?, a maggior ragione, essere derogata da una legge regionale adottata in attuazione ad una direttiva comunitaria. E se, come ?, l?art. 1118 ultimo comma cod. civ. prevede solo una mera possibilit? di rinuncia (alle condizioni previste dalla stessa norma) all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento ? comunque inconfutabile che la norma non ? inserita in una disciplina organica avente ad oggetto il contenimento dei consumi energetici e, pertanto, non ? preordinata al perseguimento di finalit? di risparmio energetico n? di riduzione delle emissioni nell?ambiente. Ed ? parimenti inconfutabile che in materia di contenimento dei consumi energetici e di emissioni nell’ambiente, la Regione, ai sensi dell’Art. 117 della Costituzione ha, come gi? detto, competenza a legiferare anche in virt? della clausola di cedevolezza di cui al pi? volte citato art. 17 del DLgs n. 192/2005: ne consegue che la legge speciale prevale in ogni caso sulla legge generale.

E? vero che il mero distacco, in quanto tale, potrebbe essere effettuato (in presenza delle condizioni previste dalla norma, con un preventivo consenso dell?assemblea previ gli accertamenti previsti che, a parere di chi scrive, devono essere effettuati in contraddittorio con il condominio o quanto meno in contemporanea con accertamenti in loco) senza alcun successivo allaccio ad un altro impianto non centralizzato, ma ? altrettanto vero e pi? reale che anche qualora dovesse essere legittimamente effettuato un distacco dall?impianto centralizzato, il condomino, senza riscaldamento non pu? certo stare. E qualora intendesse collegarsi ad un proprio nuovo impianto termico separato, sarebbe comunque tenuto ad effettuarne l?installazione a norma di legge e quindi anche nel rispetto delle prescrizioni in materia di efficienza energetica.

Si deve ulteriormente a ci? ricordare che per quanto attiene lo scarico dei fumi opererebbe comunque la Legge n. 90/2013 (con un proliferare di singole canne fumarie in violazione della estetica del fabbricato), e che la citata Legge Regionale non contempla un riscaldamento autonomo in edifici composti da pi? di 4 unit? immobiliari prevedendo in ipotesi di numero superiore di unit? immobiliari un riscaldamento centralizzato, con applicazione delle sanzioni sopra evidenziate nel caso di violazione. I giudici, anche coloro che astrattamente sono favorevoli ad un riscaldamento autonomo, non potranno ignorarlo, e delle Leggi Regionali nelle loro decisioni dovranno, in ogni caso, tenerne conto non potendosi applicare sic et simpliciter la citata norma di cui all?ultimo comma dell?art. 1118 cod. civ., n? particolarmente le decisioni in merito della Suprema Corte, decisioni che riguardavano fattispecie ove non vi erano problematiche relative a leggi regionali in essere che in materia dispongono legittimamente.

? quindi da prevedere un notevole ripensamento della giurisprudenza per quanto riguarda la legittimit? dei distacchi individuali dall?impianto centralizzato di riscaldamento nelle Regioni che hanno regolarmente legiferato in applicazione dei decreti attuativi della direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia vietando decisamente il distacco, in quanto se l?obiettivo del risparmio energetico ? un interesse pubblico da tutelare non pu? essere consentita in ogni edificio composto da pi? di 4 unit? immobiliari la realizzazione di gestioni di calore diverse da quella dell?impianto centralizzato da parte di utenti che hanno interessi personali diversi e che decisamente sono in contrasto con la salvaguardia del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e di salvaguardia della qualit? dell?aria con un minore impatto in termini di riscaldamento. E? evidente che il legislatore regionale, seguendo gli intendimenti della legge dello stato ai fini dell?esigenza di contenere il risparmio energetico, che deve risultare da una diagnosi precisa riferita a tutto l’edificio e i cui risultati devono poi essere asseverati a fine lavori da tecnici abilitati, in linea con le direttive europee, ha contestualmente previsto a tal fine la contabilizzazione del calore in ogni abitazione che all?atto pratico consegue il medesimo risultato di un impianto autonomo ma attraverso una gestione centralizzata che ? tra l?altro assolutamente controllabile, sotto ogni profilo, dagli organi competenti.

Un legislatore meno frettoloso e superficiale avrebbe dovuto considerarlo. Si impone necessariamente una revisione della nuova normativa anche al fine di evitare il proliferare di dispendiose iniziative giudiziarie.

 

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button