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Condominio: acqua dal balcone di sopra. Con chi prendersela?

Il balcone costituisce un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e quindi appartiene in via esclusiva al proprietario di questa.
Inoltre i balconi non sono necessari per l’esistenza del fabbricato, né sono destinati all’uso o al servizio di questo.
Dunque i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni del condominio e così la ripartizione delle spese di manutenzione grava in parti uguali sui proprietari dei due piani, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Attenzione però perché nella misura in cui i balconi svolgono una prevalente funzione estetica dell’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata, essi assumono la funzione di beni comuni.
Così la spesa di rivestimento dei balconi nella parte frontale e in quella inferiore, parapetto e soletta, come pure quella di manutenzione di eventuali fioriere poste all’esterno delle ringhiere delimitanti i balconi con funzione di parapetto, ricadono su tutti i condomini in proporzione delle quote millesimali di proprietà di ciascuno.
Pertanto il condomino che volesse agire per la manutenzione (ripristino, demolizione, qualsiasi mutamento dello stato di fatto) degli elementi decorativi del balcone, esempio i parapetti, deve farlo necessariamente nei confronti di tutti i condomini e non solo contro il condomino del piano sovrastante, pena la nullità della sentenza.

Via Giotto n.44, Porto San Giorgio (FM)
Tel: 0734 671554

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