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«Codice Rosso» e revenge porn: cosa cambia per magistrati e avvocati

La nuova legge «Codice Rosso», nella forma approvata la settimana scorsa dal Parlamento, prevede tre modifiche principali al codice penale affinché si possa dare velocità e priorità alle indagini riguardanti la violenza domestica e di genere. Tuttavia, per quanto riguarda il revenge porn – ovvero il ricatto a partire da immagini sessualmente esplicite – le cose non stanno proprio come annunciato.

La prima modifica riguarda l’art. 347 c.p.p. (Obbligo di riferire la notizia del reato), grazie alla quale la polizia giudiziaria potrà informare immediatamente il Pm (anche oralmente) dei seguenti reati: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale singola e di gruppo, atti sessuali e corruzione di minorenne, diffusione non autorizzata di immagini/video sessualmente espliciti, lesioni personali e deformazione dell’aspetto della persona a seguito di lesioni permanenti al viso connesse a fatti di violenza sessuale o domestica.

La seconda modifica riguarda l’art. 362 c.p.p. (Assunzione di informazioni), per la quale si prevede l’obbligo, per il pubblico ministero, di interrogare la vittima (o chi ha fatto denuncia) entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato; un obbligo che, però, non vale nel caso di revenge porn e laddove «sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini».

La terza modifica riguarda l’art. 370 c.p.p. (Atti diretti e atti delegati), grazie alla quale si prevede l’obbligo per la polizia giudiziaria di procedere «senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero».

Il senso di tutto ciò appare chiaro: un intervento immediato da parte della magistratura. Per quanto riguarda gli avvocati, invece, si rinvigorisce il loro ruolo di supporto alla magistratura. Prima di tutto, viene specificato che la denuncia/querela potrà essere preceduta da un’analisi professionale dei fatti, così da fornire al magistrato un quadro completo della situazione senza ulteriori investigazioni. Nel caso in cui la vittima sia un minore, l’avvocato potrà ottenere il supporto di un consulente di parte utile per valutarne la capacità a testimoniare; in questo modo si dovrebbero evitare l’avviamento di procedimento per falsi abusi.

Fonti
Il Sole 24 Ore
Brocardi.it
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