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Acque pubbliche: chi è responsabile per l’esondazione di un canale?

Su chi grava la responsabilità dell’esondazione di un canale avvenuta a causa di una scarsa manutenzione?

L’ha chiarito il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli tramite sentenza n. 4545/2019, esaminando la domanda di risarcimento presentata da Z. M. nei confronti di A. S.p.a. e la Provincia di Vibo Valentia.

Il giorno 2 novembre 2010, in seguito a forti piogge, il torrente che attraversa la proprietà di parte ricorrente esondava a causa dell’accumulo di materiale che impediva il normale scorrere delle acque; l’argine, per di più, era insufficiente per contenere eventuali straripamenti. È giusto aggiungere che le numerose segnalazioni sulla situazione del corso d’acqua erano state ignorate.
In seguito all’esondazione, parte ricorrente subiva danni quantificati per 5.222,21 €.

Secondo l’art. 2051 c.c., la responsabilità dei danni subiti dal ricorrente è ascrivibile «all’ente custode dell’opera idraulica di cui trattasi stante il nesso di causalità tra i danni e la violazione degli obblighi del custode».

Le parti resistenti, per conto loro, eccepiscono quanto segue:

  • A. S.p.a.: l’inammissibilità dell’azione nei suoi confronti;
  • Provincia di Vibo Valentia: la responsabilità di quanto accaduto non ricade sulla provincia, ma sul Comune (come specificato dalla legge regionale Calabria n. 34 del 2002, art. 89).

Conclusioni

Secondo i giudici, la legittimazione passiva della Provincia di Vibo Valentia va giudicata in base a quanto stabilito dal riordino delle funzioni amministrative regionali e locali specificate nell’art. 88 della legge della Regione Calabria n. 34, 12 agosto 2002. Secondo quanto stabilito, infatti, «l’effettivo trasferimento dell’esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica non avviene automaticamente, sulla sola base della legge, ma occorre la delibera con cui la Giunta Regionale disponga il passaggio delle risorse finanziarie necessarie, nonché l’effettivo trasferimento delle medesime risorse». Mancando la prova di tale passaggio, si esclude la legittimazione passiva in capo alla Provincia e, quindi, anche quella di A. S.p.a.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott.ssa Alessandra Tabarro – Presidente
dott. Angelo Del Franco – Giudice delegato
dott. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico

riunito in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 20/2013 R.G., avente ad oggetto: “Risarcimento danni”, passata in decisione all’udienza collegiale del 3 luglio 2019 e vertente TRA

Z. M. X, nata a Nicotera (VV), ed ivi residente alla via XX rappresentata e difesa dall’Avv. A. B., del Foro di Palmi, giusta procura a margine dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. F. F. sito in Portici (NA) alla via C. L. G. nr. 14

– RICORRENTE –

E

A. S.p.a. in persona del legale rapp. te, e Provincia di Vibo Valentia, in persona del Commissario Straordinario, rappresentati e difesi dall’avv. S. C. in virtù di procura in calce al ricorso notificato ed alla allegata delibera di resistenza presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli p. C. n.32;

– RESISTENTI –

Conclusioni: all’udienza del 2/10/18 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato nei confronti dei resistenti epigrafati, la parte ricorrente, premesso che il 2 novembre 2010, a seguito di forti piogge, era esondato il canale che scorreva attraverso la proprietà di essa ricorrente sita in Nicotera Marina, loc. “San Pietro/Sersale” -, che l’esondazione era stata causata dalla mancata manutenzione del Corso d’acqua che, nonostante le numerose segnalazioni agli organi preposti, era ricolmo di materiali che impedivano il normale deflusso delle Acque e che l’argine del medesimo era assolutamente insufficiente a bloccare eventuali straripamenti; che i danni erano stati quantificati dal perito di parte, dr. agr. L. D., al quale era stato affidato l’incarico in data 5/11/11, in misura di complessivi 5.222,21; che la responsabilità dei danni da ultimo indicati ascrivibile, ai sensi dell’art. 2051 c.c. all’ente custode dell’opera idraulica di cui trattasi stante il nesso di causalità tra i danni e la violazione degli obblighi del custode; tanto premesso citava la Provincia di Vibo Valentia e la G. s.p.a. al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità della Provincia di Vibo Valentia per aver violato l’obbligo di custodire e di vigilare sul corso d’acqua de quo con condanna dei resistenti al risarcimento dei danni in misura di complessivi 5.222,21 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Si costituivano in giudizio la A. S.p.a. e la Provincia di Vibo Valentia eccependo, la Prima, l’inammissibilità dell’azione diretta proposta nei suoi confronti e, la seconda, il difetto di legittimazione passiva per essere la responsabilità dei danni lamentati ascrivibile al solo Comune, come stabilito dalla legge regionale Calabria n.34 del 2002 art. 89; nel merito contestava poi la domanda chiedendone rigetto con vittoria di spese e onorari di giudizio.

A seguito di trattazione scritta la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all’udienza collegiale del 3 luglio 2019, veniva riservata in decisione.

In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente nei confronti della compagnia assicuratrice G. S.p.a.. È pacifica, difatti, in giurisprudenza l’affermazione secondo cui nell’assicurazione per la responsabilità civile, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell’ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla Legge n. 990 del 1969 e nell’ipotesi disciplinata dalla Legge n. 968 del 1977, in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.

Nella specie, alcuna domanda di manleva è stata formulata dalla Provincia di Vibo Valentia nei confronti della predetta compagnia assicuratrice, con la conseguenza che alcuna legittimazione passiva appare configurabile in capo a quest’ultima in relazione alla presente controversia.

Va altresì esclusa la legittimazione passiva della Provincia relativamente all’azione risarcitoria introdotta dal ricorrente.

Difatti, l’art. 88 della legge regionale della Regione Calabria 12 agosto 2002, n. 34 (concernente il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) ha previsto che «alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gii interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;

b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;

c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;

d) polizia idraulica, compresa l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione, anche ai di fuori dei demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sui regime dei corsi d’acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle Acque, previsto dai rr.dd. 523/1904, 2669/1937 e 1775/1933;

e) realizzazione delle dighe non riservate ai Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell’art. 91, comma 1, d.igs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;

f) gestione dei demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d’uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d’acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tati funzioni nei rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;

g) vigilanza sui demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa», ma deve, altresì leggersi l’art. 18 della medesima legge, «la Giunta Regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell’acquisizione dei parere della Conferenza Regione Autonomie locali di cui all’articolo 8, provvede ai trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell’ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione» e soprattutto, nel secondo comma in cui prevede che «la decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta Regionale e, di regola, coincide con l’effettivo trasferimento agii stessi Enti delle risorse di cui ai precedente comma 1».

Ne consegue che l’effettivo trasferimento dell’esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica non avviene automaticamente, sulla sola base della legge, ma occorre la delibera con cui la Giunta Regionale disponga il passaggio delle risorse finanziarie necessarie, nonché l’effettivo trasferimento delle medesime risorse, come indicato nell’espressione univoca, utilizzata nel testo della norma, sopra riportata.

Nel caso di specie, in assenza della deduzione e della prova di tale ultima circostanza, va esclusa la legittimazione passiva in capo alla Provincia convenuta.

Alcun altro profilo di responsabilità appare, infine, esaminabile, pur paventato, a carico del Comune, ma nemmeno specificamente indicato, non essendo stato evocato in giudizio.

La domanda va quindi, respinta nei confronti della Provincia di Vibo Valentia.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14, come aggiornato dal DM 37/18, ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa stante la non complessità delle questioni trattate; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014 sui parametri, come modificato dal D.M. 8 Marzo 2018, n. 37, il compenso in favore del procuratore dei resistenti va aumentato del 30%.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Z. M. X, nata a Nicotera (VV) il  ed ivi residente alla via XX, cod. fisc. X nei confronti della S.p.a. A. e della Provincia di Vibo Valentia, così provvede:

  • 1. dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti della S.p.a. A.;
  • 2. rigetta la domanda proposta nei confronti della Provincia di Vibo Valentia;
  • 3. condanna la ricorrente in favore dei resistenti alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio che liquida in 2455,70 € per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, pari al 15% del compenso, ed IVA e CPA, se dovute, nella misura prevista dalla legge.

Così deciso in Napoli il 17 luglio 2019

Il Giudice estensore
dott. Angelo Del Franco

Il Presidente
dr. Alessandra Tabarro

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