Licenziamento disciplinare: illegittimo se prove assenti e contratto controverso

Tribunale di Milano – Sentenza n. 901/2021, sezione lavoro (giudice Lombardi)

Il licenziamento di un dipendente per assenza ingiustificata passa per due passaggi fondamentali:

È quanto si evince dalla sentenza n. 901/2021 del Tribunale di Milano.

Il caso

Parte ricorrente, contestando il licenziamento subito per assenze ingiustificate, ha messo in chiaro la sua posizione contrattuale: dopo aver svolto attività di lavoro in nero nel bimestre ottobre-novembre 2017, era stata regolarizzata a dicembre 2017 con contratto part-time indeterminato per un totale di 20 ore la settimana; peccato che il datore di lavoro la costringesse a svolgere 50 ore settimanali e anche più (come confermato dai testi chiamati).

Il licenziamento contestato, avvenuto a luglio 2019, è arrivato in seguito a una multa di 3 ore di retribuzione per assenza ingiustificata.

Le richieste della lavoratrice sono le seguenti:

  1. accertare e dichiarare la nullità della sanzione disciplinare (multa di 3 ore) e la sua restituzione;
  2. accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa;
  3. annullare il licenziamento intimato, procedere con il reintegro e corresponsione indennità di 16.926,00 €;
  4. corresponsione somma di 26.988,84 euro per le differenze maturate sulla retribuzione e somma di 1.674,14 € per la quota di TFR dovuto e maturato sulle suddette differenze retributive; di conseguenza, regolarizzare la posizione contributiva presso gli Enti Previdenziali.

La decisione

Se la posizione del datore di lavoro era controversa anche solo dal punto di vista contrattuale, non riuscire a provare il motivo del licenziamento non è andato a suo favore.

Per questo motivo, parte ricorrente ha potuto chiedere l’applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma I, D.Lgs. n. 23/2015: «Se non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’ indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità».

Analizzate le prove in possesso, compresa la situazione contrattuale della lavoratrice, il Tribunale di Milano ha condannato il datore di lavoro a: