INAMMISSIBILE DOMANDA RICONOSCIMENTO ASSEGNO DIVORZILE EX MOGLIE
DIPENDENTE COMUNALE

Fatto e diritto

Il tribunale ha accolto il ricorso presentato dai coniugi XXXXXXXXXXXX per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario contratto a Venezia nel 1988. La legge 1.12.1970, n. 898, consente la cessazione del matrimonio religioso se la comunione tra i coniugi non può essere mantenuta per varie ragioni, inclusa la separazione giudiziale o consensuale protratta per almeno tre anni, secondo le modifiche apportate dalla legge 6.05.2015, n. 55.

Nel caso specifico, la separazione consensuale dei coniugi è durata il periodo richiesto dalla legge. Inoltre, il tentativo di conciliazione durante il processo ha fallito, e il comportamento dei coniugi ha dimostrato la definitiva rottura del legame matrimoniale. Entrambi i coniugi hanno confermato la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio durante l’udienza.

Per quanto riguarda le questioni accessorie, è stato revocato l’assegno di mantenimento mensile precedentemente stabilito a favore della moglie per il figlio maggiore, che è diventato autonomo economicamente e non convive più con lei. La richiesta della moglie di un assegno divorzile è stata dichiarata inammissibile perché presentata tardivamente e cambiava il titolo del pagamento.

Infine, poiché la moglie è soccombente riguardo alla richiesta di assegno divorzile, è stata condannata a pagare le spese legali al marito.

P.Q.M.


Il Tribunale Ordinario di Venezia ha emesso la seguente sentenza definitiva:

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2024/04/sentenza-VE-3.docx

Per altre sentenze come queste visita il sito di https://www.iltuoforo.net/ e attiva la demo gratuita