L’esecuzione in forma specifica nei rapporti di lavoro

La sentenza n. 5/2018 del Tribunale di Imperia ha a oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro e il conseguente risarcimento del danno.
In particolare l’attore ha chiesto l’esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., al fine di conseguire la costituzione in via giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato; a sostegno del proprio assunto il ricorrente ha invocato il contenuto del capitolato speciale di appalto, che prevedeva l’assorbimento dei dipendenti già impiegati presso il precedente appaltatore ove egli era impiegato.
L’esecuzione in forma specifica è, sostanzialmente, una sentenza costitutiva che produce i medesimi effetti che sarebbero discesi dalla normale conclusione del contratto: si differenzia, quindi, dall’esecuzione per equivalente che può eventualmente concorrere con la prima, configurandosi come la dazione di una somma di denaro quando non sia possibile porre in essere la prestazione originaria.
Il giudice riconosce che vi sia stato inadempimento da parte della società convenuta ma allo stesso tempo non può accogliere completamente le richieste attoree. L’ossimoro è solo apparente.
Da un lato è da rigettare la questione sollevata dalla convenuta, la quale asseriva che il proprio obbligo di assunzione dei dipendenti dell’impresa uscente riguardasse solo un numero non inferiore a 123 unità, a fronte delle 173 presenti in origine, non sussistendo, quindi, obbligo di assunzione di tutti i dipendenti delle precedenti appaltatrici ma solo di scelta tra essi; ad avviso del giudice il numero di 123 unità non riguardava il numero di lavoratori da assumere ma il numero minimo necessario a garantire un’adeguata efficienza del servizio.
Dall’altro lato il giudice può solo constatare che un’esecuzione in forma specifica non sia più possibile laddove la società convenuta non gestisca più l’appalto di cui si discute.
Non sembra quindi possibile porre in essere il rapporto di lavoro in quanto quest’ultimo si sarebbe comunque esaurito, anche se la società subentrante  avesse debitamente adempiuto al proprio obbligo: sebbene la Corte di Appello di Genova con la sentenza n. 64/2017 avesse previsto la possibilità, in un caso speculare, dell’esecuzione in forma specifica, valutando i presupposti necessari con riferimento all’epoca dei fatti, il giudice del caso di specie reputa che le sentenze di portata costitutiva siano destinate a spiegare i loro effetti soltanto ex moie, ossia per il futuro.
Alla luce di tutto ciò l’attore non può che consolarsi con l’esecuzione per equivalente conseguente alla condotta illecita posta in essere dalla convenuta, la quale ha leso il lucro cessante del lavoratore.

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