Licenziamento per giustificato motivo e busta paga trattenuta

Conclusioni

Parte ricorrente

Essa chiede un pagamento di 3.279,90 euro dalla società C.XXXXXXXX G.XXX SRLS uninominale, oltre ad interessi e rivalutazione, sostenendo che ci siano trattenute ingiuste sul loro stipendio.

Parte resistente

Essa respinge queste richieste e, in via riconvenzionale, cerca un risarcimento di 11.215,00 euro dalla parte ricorrente. Se ciò non fosse accettato, propongono una riduzione a 2.363,84 euro e chiedono la compensazione con il risarcimento dovuto.

Entrambe le parti richiedono anche il rimborso delle spese legali in caso di vittoria

Svolgimento del processo

La ricorrente ha presentato un ricorso il 10 settembre 2021 presso il Giudice del Lavoro di Trieste, sostenendo di essere stata assunta nel 2018 da una società che gestiva una casa di riposo, ma che successivamente l’azienda aveva cambiato proprietà. Nel settembre 2020, era stata licenziata e aveva notato delle trattenute ingiustificate dalla sua ultima busta paga.

La lavoratrice ha contestato queste trattenute, sostenendo che non aveva causato danni all’azienda e che erano contrarie al contratto collettivo. La controparte ha risposto sostenendo che il licenziamento era stato giustificato a causa di comportamenti scorretti della lavoratrice, incluso il sonno durante il turno di lavoro e l’assenza non giustificata.

Inoltre, la lavoratrice aveva smesso di presentarsi al lavoro senza preavviso a partire dall’agosto 2020, causando problemi all’azienda. Questi eventi hanno portato a un contenzioso legale tra le due parti.

La parte resistente contesta principalmente il diritto della parte ricorrente a ricevere l’indennità di preavviso, sostenendo che la ricorrente non si è presentata al lavoro a seguito di una contestazione disciplinare. Tuttavia, l’autore ritiene che questa affermazione non abbia alcun supporto probatorio, poiché la lavoratrice è stata licenziata per giustificato motivo soggettivo, il che implica la corresponsione dell’indennità di preavviso. Inoltre, non è stato fornito il testo completo del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) per verificare eventuali eccezioni alla regola.

Di conseguenza, il ricorso della lavoratrice dovrebbe essere accettato, e tutti gli importi richiesti dovrebbero essere riconosciuti a suo favore. La richiesta riconvenzionale della parte opposta dovrebbe essere respinta. Inoltre, la parte resistente dovrebbe essere condannata a coprire le spese legali sostenute dalla ricorrente, il cui importo sarà stabilito secondo quanto specificato nelle disposizioni legali.

P.Q.M.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2023/09/Sent-133-2023.pdf

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