Quando la Cassa Integrazione diventa ritorsione

Nel caso deciso dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 2235/2018, la società resistente aveva fatto ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) «per cessazione parziale di attività» relativamente al personale giornalistico e la ricorrente, giornalista, aveva contestato la presunta ritorsività di tale sua collocazione in CIGS, in quanto attuata come ritorsione rispetto a una precedente azione giudiziaria instaurata dalla stessa con esito positivo.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con sentenza n. 37/2017, aveva accertato il diritto della ricorrente a una stabile assegnazione a una testata giornalistica, «ma non una testata giornalistica di maggior gradimento», trattandosi di scelta rimessa alle prerogative aziendali e all’assenso dei direttori di testata; la ricorrente, temporaneamente adibita a una testata in chiusura in seguito alla suddetta pronuncia, rivendicava il suo diritto alla stabile adibizione a una testata e al risarcimento dei danni subìti.
La società era stata autorizzata dal Ministero del Lavoro ad applicare la CIGS senza meccanismi di rotazione del personale, trattandosi di cessazione parziale di attività legata alla chiusura delle tre testate giornalistiche; inoltre dai documenti delle parti non poteva ritenersi provato che la lavoratrice avesse effettive chances di stabile collocazione presso altra testata.
Tutto ciò a ben vedere preclude la possibilità di individuare un intento illecito nella decisione datoriale. Allo stesso modo la pretesa ritorsività della sospensione in CIGS non pare reggere a fronte della circostanza che la testata di adibizione della ricorrente risulti effettivamente cessata.
La ricorrente aveva avanzato in via subordinata la pretesa all’accertamento della violazione del diritto alla corretta rotazione e conseguente illegittimità della sua permanenza in CIGS per periodi inadeguati, sull’assunto che la rotazione debba essere estesa in modo equo a tutti i giornalisti della Casa editrice. Il Tribunale ha rigettato anche tale domanda, posto che il perimetro della CIGS va circoscritto alle sole redazioni delle testate chiuse.

dott.ssa Veronica Foroni

 

Leggi altre sentenze del Tribunale di Milano su