Emotrasfusione e decesso del paziente – Tribunale di Bologna, sentenza n. 509, giudice Pugliese

Il ricorso qui presentato dalle figlie di M.P.F., riguarda l’accertamento di correlazione causale tra l’epatopatia HCV-relata post-trasfusionale contratta dalla paziente e il successivo decesso per carciroma uterino.

Secondo quanto sostenuto dalla parte attrice, si può configurare – oltre al risarcimento integrale dei danni patiti e patiendi (iure proprio e iure hereditario) – anche la percezione dell’assegno previsto dall’art. 2, comma III, della legge n. 210/1992: «Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell’indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.»

Il Ministero della Salute chiede il rigetto del ricorso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. M. Pugliese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 89/2019 promossa da:

E. D., con il patrocinio dell’avv. F. G. A. D., con il patrocinio dell’avv. F. G.

ATTORI

Contro

MINISTERO DELLA SALUTE, con il patrocinio dell’avv. AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA COMUNE DI BOLOGNA, con il patrocinio dell’avv. L. A. e dell’avv. C. G.

CONVENUTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 14.1.2019 presso la cancelleria del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, E. e A. D., figlie e uniche eredi di M. P. F., hanno convenuto in giudizio il Ministero della Salute e il Comune di Bologna affinché fosse accertata l’esistenza del nesso di causalità tra l’epatopatia HCV-relata post-trasfusionale contratta dalla madre negli anni 1963-1968 e il decesso di quest’ultima per carcinoma uterino, con conseguente diritto alla percezione dell’assegno una tantum previsto dall’art. 2, c. 3, della l. 210/1992, oltre al risarcimento integrale dei danni patiti e patiendi, sia iure proprio che iure hereditario.

Si costituiva ritualmente il Ministero della Salute chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituiva tardivamente il Comune di Bologna che formulava varie eccezioni (prescrizione, carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti, in quanto familiari non a carico, carenza di legittimazione passiva del Comune) e chiedeva il rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo, essendo infondate in punto di diritto. La causa veniva discussa e decisa all’udienza del 2.7.2019, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della decisione.

Le ricorrenti, figlie e uniche eredi di M. P. F., affermano la sussistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni subite dalla Sig.ra M. P. F., l’epatite cronica HCV-relata e il decesso della madre. A sostegno della domanda depositano certificazioni dei medici che la ebbero in cura presso la “C. T.” prima dell’exitus e il successivo parere medico-legale (cfr. docc. 27, 30 e 33 ric. ), che concordemente affermano che l’epatite cronica HCV correlata aveva precluso un efficace trattamento del carcinoma, condizionando la scelta e la posologia dei farmaci ed escludendo la possibilità di ricorrere alla chemioterapia di elezione, così influenzando il decorso clinico e causando quantomeno un’anticipazione del decesso della Sig.ra F. Affermano pertanto il loro diritto alla percezione dell’assegno una tantum previsto dall’art. 2, c. della l. 210/1992. Risulta incontestato e documentato che M. P. F. ha goduto in vita di un indennizzo di quinta categoria per l’infermità epatopatia cronica correlata riconosciuta dalla C. di Bologna con verbale del 12.10.2005. In data 8.8.2015 è sopravvenuto il decesso presso la C. T. di Bologna, la diagnosi è stata di metastasi diffuse da neoplasia dell’utero cirrosi epatica cachessia neoplastica, arresto respiratorio.

Risulta incontestato e documentato che le odierne ricorrenti, figlie ed eredi della defunta, hanno proposto istanza al fine di ottenere l’assegno una tantum ex art. 1 e 2 comma 3 della l. n. 210/1992 e che la C. di  in data 13.8.2016 ha ritenuto il decesso non correlato all’infermità indennizzata, giudizio confermato dall’amministrazione con provvedimento del 22.9.2017. L’art.1 commi 1-3 della legge 210/92 dispongono: “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni od infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente all’integrità psicofisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e per il tempo previsti dalla presente legge”. “L’indennità di cui al primo comma spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati”. “I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post trasfusionali”. L’art. 2 della legge 210/92 stabilisce: “L’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L’indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. (8) 2. L’indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 Maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l’indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1, anche nel caso in cui l’indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l’avente diritto puo’ optare fra l’assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia (…) Le disposizioni del predetto art. 2 sono state modificate dall’art. 1 della Legge 25 luglio 1997 n. 238, che (con il primo comma) rende “reversibile” (per 15 anni) l’indennizzo di cui all’art. 1 della Legge 25 febbraio 1992 n. 210, e dispone inoltre (al terzo comma) che “qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 sia derivata la morte, l’avente diritto può optare fra l’assegno reversibile di cui al comma 1 ed un assegno una tantum”. Ciò premesso, occorre differenziare tra prestazioni spettanti iure proprio e prestazioni spettanti iure hereditatis in caso di indennizzo per conseguenze dannose da emotrasfusioni.

Nel caso in esame le ricorrenti agiscono evidentemente iure proprio al fine di ottenere l’assegno una tantum di cui al comma 3. Occorre quindi verificare se, nel caso in esame, sussistono le condizioni previste dal comma 3 dell’art. 2, posto che l’art. 3 comma 145 della legge 24.12.2003 n. 350 ha chiarito che la reversibilità dell’assegno previsto dal comma 1 è applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 2. La Prima condizione è oggettiva e consiste nella esistenza del nesso causale tra la vaccinazione o le patologie da emotrasfusione e l’evento morte; la seconda è soggettiva e così individua l’avente diritto tra i soggetti a carico nell’ordine elencati: coniuge, figli, genitori fratelli minorenni, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

Occorre, poi, verificare – prima ancora di accertare se il decesso sia causalmente connesso – la esistenza del requisito soggettivo e quindi se le ricorrenti siano aventi diritto Ed infatti, nella materia della erogazione di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell’assegno una tantum in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all’art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell’art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito – pur non riportato nella disposizione modificatrice – della “vivenza a carico” della vittima. Ciò in quanto il diritto al ristoro “poggia su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell’ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare”. (v. Cass. Sentenza N. 11407 dell’11.5.2018). Ciò posto, nel caso in esame le ricorrenti non hanno dimostrato di essere familiari a carico della de cuius. L’assenza del requisito soggettivo della “vivenza a carico” della vittima comporta l’infondatezza del ricorso e il conseguente rigetto delle domande attoree.

Le spese del processo sono integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla novità e complessità della questione oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, respinge il ricorso proposto il 14.1.2019 da E. e A. D.; compensa le spese del processo.

Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della decisione.

Bologna il 02/07/2019

Il Giudice Unico
M. Pugliese