Demansionato il medico ospedaliero: non è sufficiente per mobbing

Corte di Cassazione – ordinanza n. 21865/2022, sez. Lavoro Civile

Affinché possa configurarsi una condotta di mobbing da parte dell’organico di un ospedale nei confronti di un medico, non basta il demansionamento professionale.
È quanto si evince dall’ordinanza di Cassazione n. 21865/2022, con la quale si è cassata la sentenza impugnata da un medico.

Il caso

Il ricorrente citava la struttura perché vittima di demansionamento e persecuzioni da parte del datore di lavoro, pretendendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La Corte di Appello di Brescia, confermata la sentenza di primo grado, affermava che le prove presentate fossero «insufficienti a configurare un quadro complessivo di mobbing, trattandosi di pochi avvenimenti meramente episodici, totalmente privi di un intento vessatorio e connessi a normali problematiche lavorative»; prove più tangibili del danno subito e «delle circostanze specifiche da cui desumere l’aggravamento rispetto a quanto già liquidato allo stesso titolo nel giudizio precedente».

Quando si configura il mobbing?

Esaminato il ricorso, la Cassazione rigetta il quarto motivo spiegando che quanto provato non è sufficiente per configurare una condotta di mobbing: «ai fini della configurabilità di un’ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione» (Cassazione n. 10992/2020). Uno scenario simile spingerebbe un giudice a stabilire il risarcimento, ma solo nel caso in cui i comportamenti contestati siano «mortificanti e causalmente ascrivibili a responsabilità del datore chiamato a risponderne nei limiti dei danni a lui specificamente imputabili» (Cassazione n. 4222/2016).

Sul secondo e terzo motivo, la Corte afferma che i giudici non avrebbero dovuto trascurare la documentazione medica fornita per verificare il danno esistenziale subito. Questa, infatti, era idonea allo scopo.