Condominio: la relazione complicata tra portiere e ferie estive

Le ferie del portiere condominiale sono un argomento spinoso. Tale categoria di lavoratori, infatti, può vedersi negare dall’amministratore di condominio la possibilità di usufruire del riposo maturato.
Come già stabilito dalla giurisprudenza in merito, non basta l’art. 36 della Costituzione, il quale sancisce sì le ferie come diritto irrinunciabile del lavoratore ma che non specifica quando queste debbano essere godute; è l’art. 82 del CCNL di settore a specificare il fatto che le ferie, da parte di un portiere, non possono essere godute nei periodi che vanno dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio. Una circostanza quanto meno capibile, visto che sono proprio quelli specificati i periodi in cui un condominio necessita di più sorveglianza; anche se esistono delle eccezioni: la provincia di Milano, infatti, prevede un contratto integrativo che concede la possibilità di prendersi due settimane di ferie tra 15 giugno e il 15 settembre.
Un’altra questione, sempre secondo il CCNL Proprietari di fabbricato, riguarda l’impossibilità per il portiere di accumulare le ferie di più anni per poi goderle tutte insieme. Il contratto specifica che il lavoratore deve obbligatoriamente usufruire ogni anno delle 4 settimane previste, prevedendo per lui la possibilità di agire in giudizio per ottenere un risarcimento del danno biologico subito a causa del mancato riposo.
Illegale, per lo stesso motivo, anche la pratica comune che vede il portiere, in comune accordo con gli amministratori, rinunciare a una parte delle vacanze in cambio di un’indennità. Secondo l’art. 10 del Dlgs 66/2003, un’indennità simile va corrisposta al lavoratore solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, oppure nel caso in cui il portiere non avesse goduto per sua scelta delle ferie potenzialmente fruibili.
Nel caso in cui, dopo aver iniziato il periodo di ferie, venga accertato tramite certificato medico una grave patologia ai danni del lavoratore, quest’ultimo potrà fruire dei giorni mancanti una volta terminato il periodo di convalescenza.
 

Fonte: IlSole24Ore