Alunno cade dalle scale a scuola: a chi spetta l’onere di prova per il risarcimento?

Corte di Cassazione – sentenza n. 7410/2021

L’alunno che cade dalle scale a scuola può anche non provare la dinamica del fatto nel caso in cui chieda un risarcimento. Semmai, spetta all’Istituto provare di aver adottato tutte le misure necessarie affinché si potesse evitare il fatto.

È quanto si evince dalla sentenza n. 7410/2021, con cui la Cassazione ha confermato il risarcimento per il danno subito e, così, ribaltato i primi due gradi di giudizio sul caso.

La Corte d’Appello, sebbene avesse riconosciuto la natura contrattuale dell’obbligo di sorveglianza da parte dell’ente scolastico, aveva respinto la domanda di risarcimento danni presentata dai genitori del minore in quanto non era stata fornita la prova della dinamica dei fatti.

Nel frattempo, il ragazzo diventato maggiorenne fa ricorso basandosi su due motivi:

  1. violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.: spetterebbe all’Istituto scolastico fornire la prova liberatoria, dimostrando così di aver adottato quanto necessario per prevenire il danno. L’Istituto, durante il giudizio, aveva solo confermato che lo studente stava uscendo dalla scuola e non aveva contestato la dinamica della caduta;
  2. invocata la nullità della sentenza: la Corte d’Appello avrebbe erroneamente sostenuto che spetti al danneggiato dimostrare la dinamica dell’incidente, anche nel caso in cui l’Istituto non abbia contestato l’evento.

Ritenendo fondato il secondo motivo, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso assorbendo il primo motivo.

La Corte d’Appello avrebbe individuato correttamente il principio da applicare in materia di riparto dell’onere della prova. Tuttavia, nel caso in questione, si è sbagliato nell’affermare che il danneggiato non aveva fornito la prova dei fatti. Spetta all’Istituto – e non a parte lesa – provare l’assenza o presenza di misure organizzative idonee a evitare una situazione di pericolo.

Il caso, quindi, viene rinviato alla Corte d’Appello (in diversa composizione) per le valutazioni di spesa.