Alcol test: è obbligatorio aspettare il difensore nominato per eseguirlo?

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28/2021, sesta sezione Civile

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28/2021, sesta sezione Civile
Presidente: L.G. Lombardo
Relatore: A. Casadonte
Materia: Circolazione stradale

GUIDA IN STATO DI EBREZZA – ACCERTAMENTO MEDIANTE ALCOOLTEST – OBBLIGO DI AVVISO AL TRASGRESSORE DELLA FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE – SUSSISTENZA – ATTESA DEL DIFENSORE EVENTUALMENTE NOMINATO PER PROCEDERE ALL’ESECUZIONE DEL TEST – ESCLUSIONE

«L’accertamento strumentale dello stato di ebrezza (cd. alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ed impone alla P.G. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza che, però, da ciò derivi l’obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso per procedere al test, onde consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato.»

L’ordinanza n. 28/2021 di Cassazione fa riferimento alla sentenza n. 493/2019 del Tribunale di Treviso.