Riscossione crediti previdenziali: a chi compete la legittimazione a contraddire?

Corte di Cassazione – sentenza n. 7514/2022, sez. Unite Civile

Corte di Cassazione – sentenza n. 7514/2022, sez. Unite Civile
Tema: Previdenza
Presidente: A. Spirito
Relatore: L. Esposito

RISCOSSIONE CREDITI PREVIDENZIALI – OPPOSIZIONE TARDIVA RECUPERATORIA AVVERSO ISCRIZIONE A RUOLO – VIZI ATTINENTI AL MERITO DELLA PRETESA – LITICONSORZIO NECESSARIO TRA ENTE IMPOSITORE ED AGENTE DELLA RISCOSSIONE – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE

«Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, hanno affermato che, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell’ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l’iscrizione a ruolo, al fine di far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all’art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento.»