Pubblicità sigarette elettroniche: è giusto equipararle ai prodotti del tabacco?

Per le sigarette elettroniche valgono gli stessi divieti in materia promozionale e pubblicitaria dei prodotti da fumo tradizionali.

Questa è la conclusione che si trae dall’ordinanza n. 57714/2019 del Tribunale di Roma, con la quale si è confermata la richiesta di inibizione avanzata da Asso-Consum Onlus nei confronti della “campagna pubblicitaria” di parti resistenti per promuovere una specifica sigaretta elettronica.

Centro della questione sono la Direttiva n. 2014/40/UE e la sua ricezione nazionale (Decreto n. 6/2016), i quali disciplinano il processo di produzione e vendita dei prodotti del tabacco e dei “prodotti correlati” come sigarette elettroniche e liquidi per ricarica.

La normativa

Secondo l’art. 21, comma X, del Decreto n. 6/2016, sono vietate:

Per quanto riguarda le etichette, come specificato dal paragrafo 9 dell’art. 14, queste non devono contenere alcun elemento che:

Conclusione

Il tutto è bastato al Tribunale di Roma per vietare ai resistenti la pubblicità sui social network, anche attraverso la ripubblicazione di hashtag generati dagli utenti. In aggiunta, viene fissata una penale di 500 € per ogni violazione accertata e per ogni giorno di ritardo.

Il caso in questione parte da un assunto piuttosto semplicistico: l’equiparazione delle sigarette elettroniche con i prodotti del tabacco.
Tale equiparazione ha ragione di esistere?