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Pubblicità sigarette elettroniche: è giusto equipararle ai prodotti del tabacco?

Per le sigarette elettroniche valgono gli stessi divieti in materia promozionale e pubblicitaria dei prodotti da fumo tradizionali.

Questa è la conclusione che si trae dall’ordinanza n. 57714/2019 del Tribunale di Roma, con la quale si è confermata la richiesta di inibizione avanzata da Asso-Consum Onlus nei confronti della “campagna pubblicitaria” di parti resistenti per promuovere una specifica sigaretta elettronica.

Centro della questione sono la Direttiva n. 2014/40/UE e la sua ricezione nazionale (Decreto n. 6/2016), i quali disciplinano il processo di produzione e vendita dei prodotti del tabacco e dei “prodotti correlati” come sigarette elettroniche e liquidi per ricarica.

La normativa

Secondo l’art. 21, comma X, del Decreto n. 6/2016, sono vietate:

  • «a) le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell’informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell’Unione europea;
  • b) le comunicazioni commerciali via radio aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica;
  • c) qualunque forma di contributo pubblico o privato a programmi radiofonici aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica;
  • d) qualunque forma di contributo pubblico o privato a eventi, attività o persone singole aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e a cui partecipino o che si svolgano in vari Stati membri o che comunque abbiano ripercussioni transfrontaliere;
  • e) per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica le comunicazioni commerciali audiovisive a cui si applica la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”.»

Per quanto riguarda le etichette, come specificato dal paragrafo 9 dell’art. 14, queste non devono contenere alcun elemento che:

  • «a) promuova un prodotto o ne incoraggi il consumo dando un’impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni; le etichette non contengono alcuna informazione riguardo al contenuto di nicotina, catrame o monossido di carbonio del prodotto del tabacco[…];
  • c) richiami un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza.»

Conclusione

Il tutto è bastato al Tribunale di Roma per vietare ai resistenti la pubblicità sui social network, anche attraverso la ripubblicazione di hashtag generati dagli utenti. In aggiunta, viene fissata una penale di 500 € per ogni violazione accertata e per ogni giorno di ritardo.

Il caso in questione parte da un assunto piuttosto semplicistico: l’equiparazione delle sigarette elettroniche con i prodotti del tabacco.
Tale equiparazione ha ragione di esistere?

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Redazione interna sito web giuridica.net

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