Lo stalking condominiale non è un fatto di lieve entità

Corte di Cassazione – sentenza n. 49269/2022, sez. Prima Penale

Un conto è fare un “dispetto” al vicino di casa, l’altro è dare luogo a vere e proprie molestie reiterate nel tempo. Le continue occhiatacce, il pedinamento e le foto scattate di nascosto, infatti, sono solo alcuni dei comportamenti che possono far cadere la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

È quanto si evince dalla sentenza di Cassazione n. 49269/2022, con la quale si è confermata l’accusa di molestie condominiali a carico di un’ottantenne siciliano.

Il caso

Nel 2021 l’uomo era già stato condannato a pagare una sanzione di 200 euro per il reato di disturbo o molestia alle persone. Secondo le testimonianze, l’uomo era solito molestare il dirimpettaio scattando foto, pedinandolo o intralciandone il cammino; comportamenti che l’imputato giustificava come conseguenze di un cattivo rapporto scaturito da alcuni soprusi del vicino.

Con il ricorso in Cassazione, l’ottantenne ha sollevato diverse questioni:

Stalking condominiale

Esaminato il ricorso, la Cassazione respinge la prima motivazione in quanto basata su congetture.
Inammissibile anche la seconda: le molestie contestate erano più numerose e meno neutre di quelle riportate dal ricorrente.
Infine la reiterazione delle molestie ha fatto sì che i giudici non consentissero la non punibilità per particolare tenuità del fatto, il che ha portato alla condanna dell’ottantenne.