Figlio maggiorenne e studente: non è reato non mantenerlo

Corte di Cassazione – sentenza n. 28612/2022, sez. Sesta Penale

Il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” (art. 570 c.p.) scatta quando si fanno «mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa». Semmai, nel caso il figlio fosse maggiorenne, si può incappare nell’illecito penale previsto dall’art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).

È questa la conclusione della sentenza di Cassazione n. 28612/2022, con la quale si ribalta la decisione presa dalla Corte d’Appello.

Il caso

L’imputato veniva condannato per il reato previsto dall’art. 570 c.p. La sua colpa: non aver più corrisposto al coniuge separato il contributo per mantenere il figlio, diversamente da quanto stabilito dal Tribunale.

Il ricorso in Cassazione si fonda sul fatto che nel frattempo il figlio è diventato maggiorenne, e che quindi non esiste più alcun obbligo di mantenimento.

La mancanza di reato

I giudici di Cassazione accolgono il ricorso, in quanto la norma presa in causa non contempla la mancata corresponsione del mantenimento nel caso il figlio sia diventato maggiorenne, anche nel caso in cui questo sia uno studente. In più, il reato è estinto per prescrizione.

Dal momento in cui il figlio è diventato maggiorenne «ha avuto inizio la decorrenza del termine prescrizionale che è pari a 6 anni, elevati ad anni 7 e mesi 6 per effetto degli atti interruttivi, costituiti, da ultimo, dalle sentenze di condanna». Premesso ciò, il reato è caduto in prescrizione e quindi «la causa estintiva avrebbe dovuto essere rilevata, in difetto di cause di proscioglimento più favorevoli aventi caratteri di evidenza non emergenti dagli atti e per vero nemmeno dedotte dalla sentenza impugnata».