Diffamazione: le dichiarazioni fatte a un blogger sono da considerarsi pubbliche

Non solo diffamazione sui social network, ma anche sui blog. La Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16564/2019, ha sottolineato il fatto che la diffamazione aggravata scatta anche nel caso di dichiarazioni lesive rilasciate a un blogger, il quale mezzo, al pari di una testata giornalistica, deve essere considerato un veicolo pubblicitario che si pone l’obiettivo di raggiungere un numero indeterminato di persone. Anche il blog, quindi, è una piazza pubblica, al pari di un giornale o della bacheca di un profilo Facebook.

Il caso in questione riguarda M.M., all’epoca direttore del Festival di Venezia, e il critico cinematografico P.M. Il primo era stato accusato per due affermazioni:

  1. che il critico avesse fischiato durante la proiezione di un film;
  2. che P.M. avesse scritto una recensione negativa su un film pur uscendo mezz’ora dopo l’inizio della proiezione.

Il primo punto non configura il reato di diffamazione; ne è conseguita, quindi, l’assoluzione in secondo grado.
Il secondo, invece, è più interessante; l’ex direttore ne era stato condannato in secondo grado. L’accusa in questione era stata riportata dal giornale Variety anche se M.M. aveva sempre negato di aver rilasciato tale dichiarazione. La cosa rimane sospetta, dato anche il fatto che la registrazione audio è andata perduta e non vi è la presenza di carichi pendenti nei confronti di un giornalista che avrebbe riportato fatti non veri.

Per quanto concerne il primo reato contestato, l’assoluzione era scattata in quanto la dichiarazione in oggetto non era stata fatta alla presenza di giornalisti, ma solo davanti ad alcuni blogger, operando così una distinzione tra “dichiarazione pubblica” e “dichiarazione privata” a seconda del mezzo che la riceve. Niente di più fallace, secondo la Suprema Corte, la quale ha sottolineato che fare dichiarazioni a un blogger «implica non solo la consapevolezza ma anche il proposito della pubblicazione delle stesse sul web».

Una specifica inutile per il caso esaminato, in quanto il reato era già stato assolto, ma utile per il futuro.

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