Corte Costituzionale: i militari possono costituire associazioni sindacali

Giudicata come parzialmente fondata la questione di legittimazione sollevata nei confronti dell’art. 1475, comma II, del Codice dell’ordinamento militare nella parte relativa al divieto per i militari di costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale. Rimane valido, invece, il divieto di «aderire ad altre associazioni sindacali».
La Corte, però, ha puntualizzato che la particolarità di status e funzioni del personale militare impone il rispetto di alcune «restrizioni», come previsto dall’art. 11 della CEDU e dall’art. 5 della Carta sociale europea. In particolare, l’art. 11, CEDU, riporta che «il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato». Tali restrizioni, attendendo l’intervento del legislatore, ora sono le stesse previste dalla normativa dettata per gli organismi di rappresentanza disciplinati dal Codice dell’ordinamento militare.
 

Fonte: Corte Costituzionale