Materia – Parte civile
Presidente – A. Settembre
Relatore – A. Fidanzia
«La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che, pur non essendo previsto l’obbligo dell’imputato di notificare la rinuncia all’impugnazione alla parte civile, è comunque suo onere comunicare tempestivamente a questa tale volontà, allo scopo di impedire l’espletamento dell’attività defensionale, normalmente compiuta a seguito della notifica del ricorso, i cui costi devono altrimenti essere rimborsati anche nel caso di rinuncia alla impugnazione.»