Commento a sentenza: Tribunale di Torino, 4.10.2017, I sezione Civile, Dott. E Di Capua

Sanzioni per la mancata partecipazione alla mediazione
Si segnala una sentenza particolarmente motivata e ricca di riferimenti giurisprudenziali che ha sanzionato duramente la mancata partecipazione alla mediazione di parte invitata.
Il giudice non si è limitato a dichiarare estinto il procedimento di opposizione, dichiarando efficace il decreto ingiuntivo opposto. Egli ha condannato parte attrice in opposizione, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare al convenuto le spese processuali, nonché ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis del D.Lgs. 2872010 a versare allo stato a titolo sanzionatorio un’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto  per il giudizio.
La parte opposta al decreto ingiuntivo si era – nel nostro caso – rifiutata di partecipare alla mediazione demandata dal giudice, dopo che questi aveva formulato una proposta ex art. 185 bis c.p.c., invitando le parti a raggiungere una soluzione amichevole della controversia.
La mancata partecipazione alla mediazione è stata vista dal giudice come “una forma qualificata di inattività delle parti” dalla quale egli ha dedotto l’estinzione del processo di opposizione. Il giudice ha precisato che certo “l’estinzione del processo non estingue l’azione” poiché la parte che ne ha interesse può riproporre la medesima domanda di merito: tuttavia egli ha affermato che questa regola non vale nel caso di specie, il quale riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – poiché come prevede l’art. 653 I comma c.p.c. – “il decreto che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”.
Per quanto concerne, invece, l’onere (nel caso di specie disatteso) di proporre la domanda di mediazione (pena l’improcedibilità dell’azione), il giudice di Torino segue la tesi che ha prevalso in giurisprudenza secondo la quale “l’improcedibilità deve intendersi riferita all’azione proposta dal debitore ingiunto con l’atto di citazione in opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto” (Cass. Civ. n. 24629 del 3.12.2015; Trib. Vasto 30.5.2016; Trib. Napoli 21.3.2016; Trib. Trento 23.2.2016; Trib. Monza 21.01.2016; Trib. Bologna 20.1.2015; Trib. Firenze 30.10.2014; Trib. Rimini 5.8.2014; Trib. Siena 25.6.2012; Trib. Prato 18.07.2012).

avv. Diego CombaPresidente Aequitas ADR, Torino 

 

Leggi il testo integrale – Tribunale di Torino, sentenza n. 4613/2017