Un giudice può decidere su quali parametri quantificare un assegno di divorzio

Corte di Cassazione – ordinanza n. 26672/2022, sez. Prima Civile

Per stabilire la misura dell’assegno di divorzio, un giudice non deve per forza prendere in considerazione tutti i parametri contenuti nell’art. 5 della legge sul divorzio.

È il principio che emerge dall’ordinanza di Cassazione n. 26672/2022, con la quale si è affermato che un giudice può evitare ci considerare alcuni dei parametri in oggetto previa adeguata motivazione.

Il caso

Il Tribunale aveva disposto che il marito corrispondesse alla ex moglie un assegno divorzile mensile di 1300 €. Contestata la decisione, la Corte d’Appello confermava la corresponsione.

Con ricorso in Cassazione, il marito contesta che per la quantificazione non sono stati considerati tutti i parametri elencati nell’art. 5 della legge sul divorzio. In questo modo si è data rilevanza solo al divario economico presente tra i due coniugi e alla malattia della moglie, senza però considerare l’apporto dato dal singolo alla vita matrimoniale e la durata del matrimonio stesso.

Con un ammontare simile, il marito lamenta il fatto di non poter programmare una nuova vita.

La prevalenza di alcuni parametri

La Cassazione rigetta tutti i motivi su cui era fondato il ricorso dell’ex marito.

Si specifica che i precedenti gradi di giudizio hanno sì tenuto conto di tutti i parametri elencati nell’art. 5 della legge sul divorzio, ma che ad alcuni è stata data più rilevanza con giusta e forte motivazione: «D’altronde, questa Corte ha più volte affermato che, nel quantificare l’assegno di divorzio, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970, ma può anche prescindere da alcuni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni, con una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità».