Separazione e divisione dei beni – Tribunale di Bologna, sentenza n. 2327/2018, giudice Neri

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Matilde Betti – Presidente
dott. Bruno Perla – Giudice
dott. Francesca Neri – Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7504/2016 promossa da:

F. T. con il patrocinio dell’avv R. G. P. e dell’avv.. elettivamente domiciliato in VIA A.T.A., 88 BOLOGNA presso il difensore avv. R. G. P.

ATTORE

contro

C. C. con il patrocinio dell’avv. S. L. e dell’avv. elettivamente domicilialo in VIA, presso il difensore avv. T. L.

CONVENUTO

con l’intervento del Pubblico Ministero

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da foglio di pc depositato in via telematica in data 7-6-2018 sottoscritto dalle parti: il PM ha concluso per l’accoglimento delle domande.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 17 maggio 2016 F. T. chiedeva dichiararsi la separazione dal marito (I. A. C.: dava atto che dalla relazione ira le parti, iniziata nei 1696. erano nate le figlie X, in data XX e G., in data: le parti contraevano matrimonio in Bologna in data 16 novembre 2002 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile di questo Comune nell’anno 2002 al numero 533 parte I; in data 26-10-2016 comparivano avanti al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, che pronunciava i provvedimenti di cui ali art. 708 c.p.c.. all’esito del deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; nelle more le parti raggiungevano un accordo, dichiarando di non avere più interesse alla decisione sul procedimento incidentale r.g.n. 7504-1/2016: all’udienza del 13-6-2018 avanti al G.l. le parti precisavano congiuntamente le conclusioni.

La separazione personale I. i coniugi deve essere senz’altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all’an. 151 c.c. essendo evidente l’intollerabilità della convivenza sia dal contenuto del ricorso, sia dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di udienza presidenziale, sia dalla cessazione della convivenza.

Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle pani e del parere favorevole del P.M. Possono qui trovare accoglimento le statuizioni accessorie indicate concordemente dalle parti vertendo in materia di diritti disponibili e quanto alla figlia minorenne G., essendo conformi all’interesse della stessa.

In considerazione dell’esito del giudizio e delle domande delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, cosi come concordate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa; -pronuncia la separazione personale dei coniugi F. ILR. A. e C. C., unitisi in matrimonio in Bologna, in data 16 novembre 2002 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile di questo Comune nell’anno 2002 al numero 533 parte I -ordina all’Ufficiale di Stato civile di detto Comune di procedere all’annotazione della presente sentenza; -prende atto che in base all’accordo tra le parti la separazione tra i coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni; – la figlia minore G. è affidata ad entrambi i genitori con collocazione presse la madre: i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitonale, condividendone le relative responsabilità, le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all’istruzione, educazione e salute verranno concordate tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed in ogni caso considerando il suo interesse: in caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al Giudice, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé; -il padre potrà tenere con sé la figlia minorenne G. per fine settimane alternati dal sabato mattina prima di pranzo sino alla domenica sera, oltre clic per un pomeriggio alla settimana, preferibilmente martedì, dall’uscita da scuola fino alle ore 17.30. oltre die per la metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, avendo cura di alternarle annualmente, in modo da permettere alla figlia di trascorrere un anno la giornata di Natale con la madre e quella di Capodanno con il padre e viceversa l’anno successivo alternando anche le giornate di Pasqua e del Lunedì Santo, oltre clic per 15 gg di estate: i relativi periodi dovranno essere concordali rispettivamente entro il 30/4- 30/1 e 28/2 di ogni anno e che in caso di disaccordo negli unni pari decide il padre e negli anni dispari decide la madre; – la figlia maggiorenne X continuerà ad abitare con la madre e che il padre C. regolerà direttamente e personalmente i propri rapporti con la figlia X; – la casa familiare sita a Vedrana di Budrio via n. 13. in comproprietà dei coniugi per quote pro indiviso pari a un mezzo per ciascuno, viene messa in vendita a terzi secondo accordi intercorsi tra le parti in separata sede: la casa resta assegnata alla sig. ra M. esclusivamente fino alla scadenza del termine che le parti pattuiranno con gli eventuali compratori e/o agente immobiliare; – il marito preleverà, alla presenza della moglie solo dopo la firma del preliminare di vendita della Casa familiare, i beni di seguito indicati (altri oggetti personali e dì proprietà della sua famiglia di origine sono già stati prelevati); – insegna “S. d.” con bacheca in legno e fioriera – abbeveratoio in cemento sottostante – abbeveratoi cavalli; – carriola per letame cavalli – recinto in moduli di alluminio con cancello; – gazebo in ferro smontabile; – n. 4 lettini prendisole; – attrezzi vari da giardinaggio; -decespugliatore: piccola tavola da surf in legno di colore verde; – circa n. 100 DVD tra films e serie IV; – n. 1 seggiolino cromato; – n. 1 televisore samsung grande; – parte delle stoviglie e piatti “C.” e delle posate che i coniugi individueranno in un pacco; – n. 3 mascelle di squalo; – piccola serie di contenitori in vetro con sabbia; – modellino barca rossa: la sig. ra sceglierà e terrà per sé come unica esclusiva proprietaria gli arredi e corredi della Casa familiare che le occorreranno per arredare il nuovo immobile ove si trasferirà a seguito della vendita della Casa familiare, (ili altri arredi che resteranno nella casa familiare (ad esempio la cucina. altri arredi inamovibili o altri arredi in eccesso al nuovo arredo della Casa) saranno a disposizione di eventuali acquirenti ed i ! ricavato sarà suddiviso tra le parti al 50%; – l’avv. C. C. anche in funzione di corrispettivo per avere la sig. ra T. rinunciato a rimanere nella casa familiare – corrisponderà alla sig. ra M. con decorrenza dal mese di maggio 2018 un assegno per il concorso nel mantenimento delle due figlie pari a euro 1.300.00 al mese (650.00 euro per ogni figlia) con le seguenti modalità: 1.000.00 euro mediante bonifico bancario con valuta fissa sul c/c bancario alla medesima intestato e già noto, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2018 e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT di Bologna a far data dal primo anno successivo alla decorrenza: quanto alla somma residua di 300.00 euro (sempre con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT di Bologna) per il tramite dei propri genitori dovendosi intendere mantenuto in essere (e pertanto non rinunciato dalla sig. ra F. T.) il decreto depositato in data 6/11/17 nel procedimento rubricato al n. RG 5528/17 avanti al Tribunale di Bologna promosso da F. T. c/ R. C. e F. T. L’obbligo a carico dei nonni paterni si estinguerà al raggiungimento dell’indipendenza economica delle figlie; – I’avv. C. – anche in funzione di corrispettivo per avere la sig. ra T. rinuncialo a rimanere nella casa familiare – corrisponderà alla sig. ra T. il pagamento della quota del 70% – secondo i criteri dettati dal Protocollo del Tribunale di Bologna in materia di famiglia in vigore dal mese di settembre 2017 che si trascrive integralmente: Sono spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli: Spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotale della caratteristica della continuità, quali a mero titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell’Istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo): spese ludico-ricreative-culturali precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature): Campi scuoia estivi, prescuola e postscuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatane e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni […]) non offre tempestive alternative: Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida: abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico: Spese scolastiche di istruzione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell’istituto frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento: visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto se prescritti, spese mediche aventi carattere d’urgenza: Tutte le altre spese extra assegno (cd straordinarie) vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l’altro per iscritto anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi 30 gg dalla richiesta formale, se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente.

-il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 gg dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli e eventuali rimborsi e/o sussidi di qualsiasi tipo per spese scolastiche e/o sanitarie vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie; -le spese per le cure odontoiatriche in corso alla figlia G. sono tutte a carico dell’avv. C. così come rimane a suo carico l’intero pagamento delle contravvenzioni elevate a carico dell’autovettura al medesimo intestata, già da tempo demolita; -gli assegni familiari spettano integralmente alla sig. ra; -le parti dichiarano – allo stato – di essere autosufficienti sotto il profilo economico-reddituale e di non avere domande di assegno da formulare reciprocamente; -le parti si impegnano a rimettere ogni querela-denuncia presentata reciprocamente uno/a nei confronti dell’altra/o.

-spese legali del presente giudizio integralmente compensate.

Così è deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 24-7-2018.

Il Giudice Relatore
dott. Francesca Neri

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