Se l’evento è imprevedibile, l’avvocato negligente non deve risarcire

Corte di Cassazione – ordinanza n. 34787/2022, sez. Terza Civile

L’avvocato che non informa in tempo il cliente della possibilità di condono in seguito all’esito negativo della sentenza – lasciando così che la sentenza passi in giudicato – non deve risarcire il cliente; sempre che, al momento dei fatti, il beneficio del condono non sia assicurato.
Questo è il principio che emerge dall’ordinanza di Cassazione n. 34787/2022.

Respinta la domanda di risarcimento

Padre e figlio citavano in giudizio l’avvocato responsabile di avergli fatto perdere la possibilità di usufruire del condono fiscale. Se da una parte l’avvocato aveva sì inviato comunicazione del rigetto dell’impugnazione proposta nei confronti di un accertamento, dall’altra questa sarebbe stata inviata solo dopo il passaggio della sentenza in giudicato a causa della mancata comunicazione del cambio di domicilio da parte del professionista.

La domanda risarcitoria dei due veniva respinta sia in primo che in secondo grado; infatti, secondo i giudici, non esiste alcuna prova del fatto che la mancata diligenza da parte del legale avrebbe assicurato il beneficio del condono fiscale. Il condono, quindi, è da considerare un evento futuro e imprevedibile e privo di alcun nesso tra la condotta dell’avvocato e la perdita del beneficio.

Cruciale provare il nesso

I giudici di Cassazione confermano i precedenti gradi di giudizio.
Le parti danneggiate, infatti, devono provare che l’evento dannoso sia effettivamente riconducibile alla condotta dell’avvocato. Nel caso in questione non esiste alcuna prova utile per considerare l’avvocato responsabile.