Scuola: Professori perdono il ricorso, legittima la riduzione dello stipendio

Non può essere accolta la domanda di 167 docenti che nel 2014 erano ricorsi contro il Ministero della Pubblica Istruzione perché ritenevano illegittima la decurtazione del 2,5 per cento dello stipendio mensile. I prof  chiedevano, inoltre, di essere risarciti di quanto fino a quel momento non era stato loro corrisposto. In una sentenza dello scorso dicembre il tribunale civile di Pisa ha respinto il ricorso.
Il giudice della sezione lavoro del foro pisano ha rigettato la richiesta richiamando una precedente sentenza del tribunale di Lucca secondo cui “il meccanismo di decurtazione della retribuzione complessiva lorda, applicato nel passaggio al sistema del Tfr alle retribuzioni lorde dei pubblici dipendenti che a tale sistema sono soggetti ha fonte, ratio e natura diverse rispetto a quelle della ritenuta del 2,5 per cento della base retributiva, operata a titolo contributivo preferenziale obbligatorio  ai sensi dell’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n 152, e dell’art.37 del d.p.r 1032/1973”.
“La coincidenza – ha evidenziato il Tribunale toscano –  è solo il dato numerico della misura corrispondente”, pari in entrambi gli istituti, al 2,5 per cento, “trovando, essenzialmente, giustificazione – si legge nella sentenza –  nel principio espresso sia dalla fonte normativa primaria (art. 26,comma19 della legge 448 del 1998) sia dalla fonte della contrattazione collettiva (accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999), dell’invarianza della retribuzione complessiva tra lavori assoggettati a sistema del Tfr e lavoratori assoggettati a indennità di buonuscita”.
In accordo con quanto aveva già affermato il tribunale di Lucca è stato inoltre rilevato dal giudice che ha emesso la sentenza che  non risultano fondati  i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla parte ricorrente in quanto “non è irragionevole e non lede alcun diritto quesito una normativa, quale quella richiamata, che, nell’introdurre per i soli neo-assunti  – ovvero per coloro che, già assunti, volontariamente aderiscano –  un nuovo regime dei trattamenti correlati alla fine del rapporto, abbia individuato dei meccanismi per garantire comunque la parità retributiva tra vecchi e nuovi assunti”.
Sulla questione si era espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 244 del 22 ottobre 2014: “il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi”.
Qui la sentenza