Commento a sentenza: Tribunale di Verona, n. 957/2018

Nella sentenza n. 957/2018 del Tribunale di Verona si discute in merito alla liceità di una delibera assembleare, all’interno di un condominio, la quale aveva sancito il via libera all’installazione di un ascensore.
Preliminarmente va chiarito come tale opera rientri nel novero delle opere dirette a eliminare le barriere architettoniche di cui alla legge 118/1971, in tema di norme in favore dei mutilati e degli invalidi civili, richiedendo una maggioranza ex art. 1136 codice civile, ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Ovviamente per ciò che concerne la prima convocazione assembleare.
Dopo aver chiarito ciò, è necessario spostarsi dall’astratto giuridico al fattuale concreto, analizzando se nel caso di specie l’ascensore violi una delle molteplici norme a protezione dei condomini. Va ricordato, infatti, che l’innovazione, deliberata legittimamente dai condomini, diventa illegittima laddove essa risulti inservibile anche per un solo condomino, oppure produca una sensibile menomazione dell’utilità che il condominio ricavava precedentemente dal bene.

Alla luce di tutto ciò il giudice non può che respingere la domanda attorea, confermando integralmente la delibera assembleare contestata, la quale è pienamente legittima e alla quale può essere data legittimamente esecuzione.

dott. Michel Simion

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