Commento a sentenza: Tribunale di Bologna, n. 701/2018

La sentenza n. 701/2018 del Tribunale di Bologna ha oggetto l’opposizione avverso i verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada. In particolare, il ricorrente, il quale ha subito ben 19 sanzioni amministrative per attraversamento abusivo della ZTL (zona a traffico limitato), ha ammesso di non avere tempestivamente domandato il rinnovo del permesso di accesso trimestrale che gli era stato inizialmente concesso, poiché non sapeva che era necessario procedervi.  Inoltre, ha sottolineato di avere provveduto a rinnovare il titolo subito dopo avere ricevuto la notifica della prima, invocando quindi la propria buona fede.
Il giudice, analizzata la questione, conclude dapprima per l’impossibilità di riconoscere l’esimente dell’errore incolpevole, essendo ravvisabile un chiaro profilo di colpa in capo al soggetto, essendo ben visibile la data di scadenza del titolo abilitativo; l’errore era quindi evitabile.
In seconda battuta, a sorpresa, aggiusta il tiro: esiste oggettivamente un’unica condotta censurabile, che è quella di avere omesso il rinnovo del permesso, mentre le successive violazioni integrate dall’accesso alla zona traffico limitato sono configurabili da un punto di vista strutturale solo in ragione della pregressa omissione del rinnovo del permesso.
Egli aggiunge che laddove si ritenessero sanzionabili tutti i singoli accessi alla zona a traffico limitato dopo l’omissione del rinnovo del permesso, si arriverebbe a far dipendere l’entità della sanzione non dall’oggettivo disvalore della condotta ma piuttosto da un elemento del tutto casuale, quale il numero di transiti in ZTL necessari per provvedere agli incombenti professionali o personali.
Nessun rischio che il pagamento di un’unica contravvenzione possa legittimare l’automobilista a porre in essere indefinite violazioni; non può tacersi la sostanziale differenza tra la molteplicità di violazioni del codice stradale riferite alla dimenticanza di rinnovare il permesso di accesso alla zona traffico limitato e la molteplicità di infrazioni riferite alle altre contravvenzioni.
In definitiva il giudice riconosce l’illegittimità della prima sanzione amministrativa, annullando tutte le altre.

dott. Michel Simion

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