Ciclista ubriaco? Le 3 domande più frequenti

È noto che l’assunzione di alcol può compromettere le funzioni psicofisiche di concentrazione e rapidità di riflessi e quindi come tale può incidere sulla prontezza delle manovre di guida dei veicoli.
Sono veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano su strada guidate dall’uomo e tra queste rientra la bicicletta, specie del genere dei velocipedi, veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che vi si trovano sopra. Quindi il ciclista, salvo che scenda a terra e conduca il veicolo a mano agendo di fatto come un pedone, è tenuto al rispetto dell’art. 186 CdS che punisce il reato della guida sotto l’influenza dell’alcol.
Ciò che rileva è la concreta idoneità del mezzo usato, la bicicletta appunto, a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale con la conseguente creazione di un pericolo obiettivo per la sicurezza e l’integrità degli utenti della strada.
Pure che commesso il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, non può però essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Infatti, per la guida della bicicletta non è richiesto alcun titolo abilitativo e pertanto tale misura non può svolgere alcuna funzione cautelare impeditiva del futuro utilizzo del mezzo con cui è stato commesso il reato.
Il ciclista ubriaco è comunque un soggetto pericoloso che va trattato con la massima attenzione perché egli può essere causa di un incidente stradale, ma anche vittima.
Fondamentale è l’accertamento del tasso alcolemico, che rappresenta la prova regina della responsabilità penale del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica commesso dal ciclista. Esso verrà accertato in sede di prelievo ematico ospedaliero su richiesta della polizia giudiziaria, salvo l’espresso dissenso del ciclista a sottoporsi all’esame, che se ciononostante venisse effettuato determinerebbe l’inutilizzabilità della prova conseguita.
Accertata comunque l’ubriachezza e quindi la responsabilità penale del ciclista per essersi posto alla guida, ciò non necessariamente esclude la responsabilità del sinistro stradale da parte del conducente di altro veicolo coinvolto. Il giudice potrebbe infatti ritenere che nel caso concreto l’improvvisa presenza in strada di un ciclista ubriaco non abbia costituito di per se stesso un caso fortuito capace di escludere la responsabilità dell’investitore, che magari, nonostante le condizioni di oscurità o l’approssimarsi di un incrocio, si ritiene abbia tenuto una condotta di guida non sufficientemente diligente, né prudente.

avv. Andrea Agostini


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