Cassazione: sostituire il microchip al cane smarrito è riciclaggio

Corte di Cassazione – sentenza n. 9533/2022, sez. Seconda Penale

Appropriarsi di un cane smarrito sostituendone il microchip al fine di non renderlo identificabile è riciclaggio.
Lo afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 9533/2022, con la quale si è respinto il ricorso avanzato dal proprietario di un canile che si era appropriato di un pastore tedesco.

Il ricorso

Con il ricorso l’imputato contestava il reato di furto in quanto il cane si era presentato da lui, anche in accordo all’art. 925 del Codice civile in materia di animali mansuefatti: l’animale, infatti, «diventa di appartenenza di chi se ne è impossessato se non reclamato entro venti giorni dal momento in cui il proprietario ha conoscenza del luogo in cui si trova».

Animali mansuefatti e domestici

La Corte, però, specifica che gli animali domestici, come quello in oggetto, non rientrano tra quelli mansuefatti. Questi ultimi, infatti, sono «animali addomesticati che sono stati abituati a tornare presso il luogo in cui usualmente dimorano» (fonte: Brocardi.it).

Nel caso specifico, poi, il padrone aveva cercato l’animale, e una volta trovato questo l’aveva riconosciuto e gli aveva fatto le feste. Indizi, questi, di colpevolezza verso l’imputato, ma mai come la prova del DNA che ha comparato il pelo del pastore tedesco con il sangue dei genitori.