Banconote false in garage ma manca la volontà di spenderle: nessun reato di spendita

Corte di Cassazione – sentenza n. 24626/2022, sez. Quinta penale

La condanna per il reato di spendita non scatta solo per il fatto di possedere banconote false, serve anche la prova della volontà di spenderle.
È quanto emerge dalla sentenza di Cassazione n. 24616/2022, con la quale si annulla con rinvio la precedente condanna per spendita e introduzione nello Stato di monete false.

Il caso

Per sua ammissione, l’imputato sapeva benissimo che le banconote che teneva in garage da oltre due mesi all’interno di una cartellina erano false. Tuttavia, rimane il fatto che lo stesso genere di banconote non era presente nel suo portafogli.

Secondo la Cassazione questo basta per dimostrare l’intenzione di non far circolare il denaro falso, cosa che al contrario farebbe scattare il reato di spendita. L’art. 455 c.p., infatti, prevede una doppia prova: non basta introdurre nello Stato le monete contraffatte, ma deve esserci la chiara intenzione di metterle in circolazione. Mancando una chiara prova dell’intenzione, viene così annullata con rinvio la precedente condanna decisa dal Gup con rito abbreviato.