Apertura di pieghi, borse e casseforti per verifica fiscale: la Cassazione chiarisce

Corte di Cassazione – sentenza n. 3182/2022, sez. Unite Civile

Corte di Cassazione – sentenza n. 3182/2022, sez. Unite Civile
Presidente: P. Curzio
Relatore: R.G. Conti
Materia: Tributi

APERTURA DI PIEGHI, BORSE E CASSEFORTI – AUTORIZZAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – NECESSITÀ SOLO IN CASO DI APERTURA COATTIVA – CONSENSO DEL CONTRIBUENTE – RILEVANZA – OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DELLA VALIDITÀ DEL CONSENSO – SUSSISTENZA – ESCLUSIONE – FONDAMENTO

«Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall’art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973), è richiesta soltanto nel caso di “apertura coattiva”, e non anche ove l’attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente, senza che ai fini della valida espressione di tale consenso sia necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l’apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso nell’art. 52 cit. e neanche nell’art. 12, comma 2, della l. n. 212 del 2000.»