Affido condiviso: la distanza non è un parametro per scartarlo

Corte di Cassazione – ordinanza n. 15815/2022, sez. Sesta Civile

La distanza tra le abitazioni dei due genitori non è parametro che può influire sull’affidamento condiviso.
Il solo fatto che il padre non abbia versato il mantenimento per i figli non può configurarlo come inadeguato al ruolo genitoriale.
L’affidamento esclusivo deve sì basarsi sul giudizio di adeguatezza del genitore affidatario, ma anche su quello di inadeguatezza del genitore che si vuole escludere.

Queste sono le precisazioni contenute nell’ordinanza di Cassazione n. 15815/2022.

Caso e motivi del ricorso

La decisione presa in sede di separazione, confermata poi in appello, dispone:

La madre, però, non è d’accordo. Con il ricorso in Cassazione contesta a) il mancato pagamento da parte del padre del mantenimento, b) il mancato affidamento esclusivo, c) la confermo del giudizio di merito senza una spiegazione nel dettaglio da parte della Corte d’Appello.

L’ordinanza di Cassazione

I giudici di legittimità dichiarano il ricorso inamissibile per tutte e tre le motivazioni.

  1. la ricorrente non chiede che il mancato pagamento del mantenimento venga preso in esame per ottenere l’affidamento esclusivo dei figli. Mancano, quindi, le basi per creare un contraddittorio, e comunque il fatto lamentato non è sufficiente per fondare un giudizio di inadeguatezza genitoriale da parte del padre;
  2. non si indica la norma violata da parte della Corte d’Appello e nemmeno una giurisprudenza a favore della richiesta di affidamento esclusivo.

Per quanto riguarda il terzo motivo, la Cassazione precisa che l’affidamento esclusivo può essere disposto solo quando l’affidamento condiviso risulta essere dannoso per l’interesse del minore.

Le sole motivazioni che devono portare a un affidamento esclusivo sono:

In questo senso, la distanza tra le abitazioni non è un parametro utile perché influisce solo su modalità e tempi della presenza del minore nelle abitazioni dei genitori.