Sinteticità atti processuali: limiti e specifiche tecniche

Tramite decreto n. 127 del 16 ottobre 2017, il Presidente del Consiglio di Stato ha apportato alcune modifiche al decreto n. 167 del 22 dicembre 2016, in materia di disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi del processo amministrativo.
Modifiche che vanno a specificare un campo d’opera piuttosto nebuloso per quanto riguarda il Codice di Procedura Civile. Esso, infatti riporta una prescrizione di sinteticità solo con richiamo agli atti del giudice (nei riferimenti alla “concisa” esposizione e alla “succinta” motivazione contenuti negli artt. 132 e 134 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.). Per gli atti di parte, invece, opera la libertà delle forme (fissata dall’art. 121 c.p.c.).
LIMITI DIMENSIONALI (riassumendo)
decreto 127/2017 del 16 ottobre
Per quanto riguarda l’atto introduttivo del giudizio, ricorso incidentale, motivi aggiunti, atti di impugnazione principale e incidentale della pronuncia di primo grado, revocazione e opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, atto di costituzione, atto di intervento, regolamento di competenza, memorie di replica (in virtù delle modifiche portate dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 127/2017), si applica:

Per domande di misure cautelari autonomamente proposte successivamente al ricorso e domande ex art. 111 c.p.a., si applica:

Le parti degli atti escluse dai limiti dimensionali (ex art. 4, decreto n. 167/2016) sono:

Le specifiche tecniche (ex art. 8, decreto n. 167/2016) riguardanti la redazione dei documenti, invece, sono le seguenti:

Fonte: Pluris