Responsabilità solidale del committente scatta anche in caso di subfornitura

Con la pronuncia 254 del 6 dicembre 2017 dell’art. 29, comma 2, del dlgs 276/2003, la Corte Costituzionale, nel ritenere infondata la questione della legittimità, ha ampliato la portata della stessa alla situazione introdotta dal contratto di sufornitura.
La responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi, prevista dalla norma in presenza di un contratto di appalto, scatta infatti anche per il contratto di subfornitura. L’art. 29, comma 2, del dlgs 276/2003 stabilisce infatti che «in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto». La recente pronuncia fa valere la norma anche per forme contrattuali non del tutto assimilabili a quelle esplicitamente riportate nel testo.
Sebbene la dottrina sia divisa sul corretto inquadramento del contratto di subfornitura, più o meno dipendente dal contratto di appalto, per la Corte dalla lettura della norma emerge la sostanziale equiparazione tra i due negozi. I giudici infatti precisano che «la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente, che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vedano a danno dei lavoratori (…), non giustifica una esclusione (che si porrebbe altrimenti in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento».
Per la Corte quindi, proprio in ragione della strutturale debolezza del subfornitore (datore di lavoro), occorre garantire al lavoratore quelle tutele che sarebbero ancor più cogenti e imprescindibili rispetto alla situazione posta da un normale contratto di appalto.