Patrocinio gratuito: l’erario anticipi gli onorari a consulenti, custodi e notai

«Gli onorari e le indennità dovuti a consulenti, notai e custodi devono essere, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, direttamente anticipati dall’erario».

È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 217/2019. In esame l’art. 131, III comma, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Effetti dell’ammissione al patrocinio), il quale specifica che:

«Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro».

Questo giudizio di incostituzionalità, sebbene in contrasto con precedenti decisioni, è conforme a una giurisprudenza che ha già «escluso che gli oneri conseguenti alla tutela dell’indigente potessero gravare su alcune categorie professionali».

La «prenotazione a debito», quindi, è incostituzionale perché «impedisce il pagamento degli onorari e delle indennità prima dell’effettivo recupero del credito», operazione che spesso non può avvenire perché impossibile il pagamento della prestazione professionale (si pensi al caso del patrocinio dell’indigente).

Fonte
Corte Costituzionale