Omicidio stradale: doloso o colposo?

Cammini sereno lungo una strada, pensi al lavoro, al calcio, agli affetti dei tuoi cari, quando all’improvviso un automobilista perde il controllo della sua auto e la tua vita è spezzata. Una terribile tragedia che deve spingere tutti a una più ampia riflessione sulla politica della sicurezza stradale. Infatti, negli anni abbiamo assistito a fatti di cronaca che hanno suscitato sdegno e rabbia allorquando l’ubriaco o il drogato di turno si metteva al volante magari pure a folle velocità o contromano e causava la morte di tanti. Le Procure, poi, tentavano l’incriminazione per omicidio doloso, ma questo veniva derubricato in colposo e la condanna media si aggirava intorno ai 2 anni e 8 mesi.
Al fine di togliere dalla strada queste “mine vaganti” e assicurarle alla giustizia è intervenuto il governo Renzi con la legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto i reati di omicidio stradale, art.589 bis c.p., e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, art.590 bis c.p. dando un significativo giro di vite.
In sintesi si prevede che:

Ebbene nonostante l’inasprimento delle sanzioni del 2016, le morti per incidente stradale nel 2017 sono aumentate e ancor più sono in aumento nel 2018, parola del Capo della Polizia Franco Gabrielli.
La verità è che solo un agente ben visibile in strada può fermare un guidatore ubriaco o drogato, ma questo significa investire in sicurezza stradale, che è anche sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture, ma si sa che l’Italia investe solo 90 centesimi pro capite a dispetto della media europea di 11 euro e a fronte dei 20 euro della Spagna e dei 39 euro della Francia.
L’esperienza insegna poi che solo la procedibilità a querela agevola il risarcimento dei danni alle vittime della strada: il danneggiante grazie all’assicurazione risarcisce in via transattiva il danneggiato e questi rimette la querela.
Quando ciò non è possibile si va incontro a dibattimenti aspri e con costi alti per il sistema e le parti anche per ingaggiare esperti di cinematica e medicina legale. Accade così che un imputato può restare sotto processo con le relative spese e angosce più di 10 anni anche per un incidente da 41 giorni di prognosi che avrebbe voluto e potuto chiudere in un mese risarcendo il danno.
L’auspicio è quindi che si investa in sicurezza stradale e si favorisca il risarcimento delle vittime della strada.

avv. Andrea Agostini


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