Legge sul doppio cognome: via all’iter

Obiettivo: eliminare l'automatismo che assegna al figlio il cognome del padre in assenza di altri accordi nella coppia di genitori

Eliminare l’automatismo che prevede per i figli l’assegnamento del cognome del padre in assenza di accordi diversi tra i genitori.
Questo è l’obiettivo di cui è stato investito nuovo testo unificato che racchiude cinque disegni di legge. Il limite è la fine della legislatura corrente.

L’iter iniziato il 15 febbraio dalla Commissione giustizia è la diretta conseguenza delle ultime pronunce in tema da parte della Corte Costituzionale, la quale aveva bollato il presente automatismo come retaggio di una concezione patriarcale della famiglia.

Cosa si propone

Il figlio, quindi, potrà avere sia il cognome della madre sia quello del padre, con un ordine stabilito di comune accordo. Nel caso quest’ultimo venisse a mancare, una soluzione potrebbe essere quella di optare per l’ordine alfabetico.

In questo modo si pensa sia possibile eliminare uno squilibrio che si viene a creare tra i genitori, senza contare il fatto che l’automatismo odierno andrebbe a inficiare il diritto all’identità del minore che deve avere la possibilità di identificarsi anche con il cognome materno.

Il giudizio della Consulta

Nel caso esaminato dalla Corte Costituzionale con ordinanza dell’11 febbraio 2021, il Tribunale di Bolzano aveva contestato il fatto che non fosse possibile assegnare al figlio il solo cognome materno; dubbi accolti, ma che sono stati il punto di partenza per ulteriori riflessioni in tema.

Per quanto esaminato, infatti, l’art. 262, I comma, del Codice Civile entrerebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, I comma, della Costituzione e con gli artt. 8 e 14 della Cedu nella parte in cui si prevede l’assegnazione del cognome paterno nel caso in cui non ci sia un accordo tra i genitori.

Riferimenti

art. 262, I comma, Codice Civile

«Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.»

art. 2, Costituzione

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

art. 3, Costituzione

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

art. 117, comma I, Costituzione

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.»

art. 8, CEDU, Diritto al rispetto della vita privata e familiare

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o  della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

art. 14, CEDU, Divieto di discriminazione

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»